Art. 4.
                          Incompatibilita'

  1.   L'indennizzo  di  cui  all'art.  1  e'  incompatibile  con  lo
svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato.
  2.  L'erogazione  dell'indennizzo  cessa  dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attivita'
lavorativa,  dipendente  o  autonoma.  Il  beneficiario  e'  tenuto a
comunicare all'INPS la ripresa dell'attivita' lavorativa entro trenta
giorni dall'evento.
  3.   L'INPS   effettua   i  controlli  necessari  a  verificare  la
sussistenza di cause di incompatibilita'.