Art. 4. Incompatibilita' 1. L'indennizzo di cui all'art. 1 e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo o subordinato. 2. L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attivita' lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario e' tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attivita' lavorativa entro trenta giorni dall'evento. 3. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilita'.