Art. 5. 
        Fondo per la razionalizzazione della rete commerciaIe 
 
  1. Per le finalita' di cui al presente decreto e' istituito  presso
l'INPS il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete
commerciale" che opera  mediante  contabilita'  separata  nell'ambito
della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali. 
  2. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il  31  dicembre
2000, gli iscritti alla Gestione di cui al comma  1  sono  tenuti  al
versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura  dello
0,09 per cento. Tale contribuzione e' riscossa  unitamente  a  quella
prevista  dalla  legge  2  agosto  1990,   n.   233,   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3. Per l'anno 1996 il pagamento di  cui  al  comma  2  deve  essere
effettuato in unica  soluzione  entro  il  20  ottobre  1996  con  le
modalita' stabilite dall'INPS. 
  4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2: 
    a) per la  quota  pari  allo  0,07  per  cento  e'  destinata  al
finanziamento del Fondo di cui al comma 1; 
    b) per la restante quota pari allo 0,02  per  cento  e'  devoluta
alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali  degli
esercenti attivita' commerciali. 
  5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma  1
a copertura degli oneri derivanti dalla  concessione  dell'indennizzo
vengono devolute alla Gestione dei  contributi  e  delle  prestazioni
previdenziali degli esercenti  attivita'  commerciali,  ove  potranno
essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla
Gestione medesima. 
 
          Nota all'art. 5:
            - Il testo della legge 2 agosto 1990, n.  233  (  Riforma
          dei  trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi ) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188  del  13  agosto
          1990.