Art. 6. Comitato di gestione 1. Il Fondo di cui all'art. 5, comma 1, e' gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le attivita' necessarie a realizzare le finalita' del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente decreto, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della rete commerciale, e presenta, alla fine di ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.