Art. 6.
                        Comitato di gestione

  1.  Il  Fondo di cui all'art. 5, comma 1, e' gestito da un Comitato
nominato  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale,  presieduto  da un rappresentante del Ministero del lavoro e
della   previdenza  sociale  e  composto  da  un  rappresentante  del
Ministero   del   tesoro,   da   un   rappresentante   del  Ministero
dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato,   da   un
rappresentante  dell'INPS  e  da  tre  rappresentanti della categoria
designati    dalle    associazioni    di    categoria    maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
  2.  Il  Comitato,  che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le
attivita' necessarie a realizzare le finalita' del presente decreto e
definisce  le  procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione
dell'indennizzo.
  3.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
svolge  un  compito  di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di
cui   al   presente   decreto,   in   relazione   agli  obiettivi  di
razionalizzazione  della  rete  commerciale, e presenta, alla fine di
ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.