Art. 7. Procedure per la concessione dell'indennizzo 1. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 2. 2. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999. 3. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilita' delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse. 4. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilita' delle risorse del Fondo di cui all'art. 5. 5. Il Comitato di gestione puo' disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 marzo 1996 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubbilica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCOGNAMIGLIO PASINI DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO