Art. 3.
  1.  La  differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo
bilancio  approvato  e  il  patrimonio  netto  rivalutato puo' essere
imputata  in  tutto  o in parte ad una speciale riserva o al capitale
sociale.   I   maggiori   e   i   minori   valori   risultanti  dalla
rideterminazione di cui all'articolo 2 non concorrono a modificare il
risultato  dell'esercizio  1993.  Possono  altresi' ricostituirsi, in
tutto  o  in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui
al   bilancio   al   31  dicembre  1992  mantenendo  a  tali  riserve
l'originario regime civilistico e fiscale.
  2.  L'assemblea della societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo  adotta  le  conseguenti  deliberazioni  relative  al
capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.