Art. 5.
  1.  Le  operazioni  di  cui  agli  articoli 2, 3 e 4 sono esenti da
imposte  dirette  ed indirette e da tasse. I maggiori valori iscritti
nei  bilanci  della  societa'  concessionaria  del  servizio pubblico
radiotelevisivo, in seguito alla rideterminazione di cui all'articolo
2, sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.