Art. 5. 1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse. I maggiori valori iscritti nei bilanci della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in seguito alla rideterminazione di cui all'articolo 2, sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.