Art. 2. Interventi nel settore abitativo 1. Le disponibilita' di competenza della regione Puglia di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilita' anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con modalita' stabilite dal Segretariato medesimo. 2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "centottanta". 3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "centottanta". 4. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, e' prorogato di trenta mesi a decorrere dal 1 gennaio 1994. 5. Le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto e' attribuita la potesta', oltre che di fissare criteri generali per l'impiego della forza pubblica nella esecuzione di tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitazione, con esclusione soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di locazione, anche di determinare puntualmente i tempi e le modalita' della concessione della medesima, in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti, anche in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.