Art. 2.
                  Interventi nel settore abitativo
  1.  Le  disponibilita'  di  competenza  della regione Puglia di cui
all'articolo  4-bis  del  decreto-legge  12  settembre  1983, n. 462,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637,
al  netto  delle  somme  occorrenti  a  far  fronte agli oneri di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.  493,  sono
destinate  alla  copertura  delle  carenze  contributive  relative ai
finanziamenti  erogati  in  base  a leggi regionali di incentivazione
edilizia.   La   messa   a   disposizione   e   la  erogazione  delle
disponibilita'  anzidette  viene  effettuata dal Ministero dei lavori
pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli
istituti  di  credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con
modalita' stabilite dal Segretariato medesimo.
  2.  Al  fine  di  agevolare  l'adozione  dell'accordo  di programma
previsto  all'articolo  8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n.  398,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n.  493,  nel  comma 1 del citato articolo 8 la parola: "sessanta" e'
sostituita dalla seguente: "centottanta".
  3.   Al   fine  di  agevolare  il  rilascio  delle  concessioni  di
edificazione,  all'articolo  8,  comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
1993,  n.  398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993,  n.  493, la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente:
"centottanta".
  4.  Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge
30  dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge
21  febbraio  1989,  n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza
della  forza  pubblica, e' prorogato di trenta mesi a decorrere dal 1
gennaio 1994.
  5.  Le  disposizioni  degli  articoli  3  e  5 del decreto-legge 30
dicembre  1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio  1989, n. 61, devono intendersi nel senso che al prefetto e'
attribuita  la  potesta',  oltre  che di fissare criteri generali per
l'impiego   della   forza   pubblica  nella  esecuzione  di  tutti  i
provvedimenti  di  rilascio  degli immobili urbani ad uso abitazione,
con  esclusione  soltanto di quelli non aventi origine da rapporti di
locazione,  anche  di determinare puntualmente i tempi e le modalita'
della  concessione  della medesima, in correlazione con le situazioni
di   volta   in  volta  emergenti,  anche  in  deroga  all'ordine  di
presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario.