Art. 3. Interventi in materia di opere pubbliche 1. E' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360. 2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, e' sostituito dai seguenti: " 1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, alla individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalita' di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonche' all'attuazione dei necessari interventi e alla indicazione delle modalita' per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro. Il comitato sovrintende all'attivita' di controllo delle condizioni della Torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza della stessa. 2. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della torre di Pisa, e' autorizzata una ulteriore spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1996 e 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali.". 3. La facolta' di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, e' estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985. 4. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della societa' Autostrade S.p.a., di anni quindici. 5. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 6. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce, con propri decreti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento. 7. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente o promiscuamente con le attivita' di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalita' diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attivita' promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. 9. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' differito al 31 dicembre 1994. 10. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, e' sostituito dal seguente: " 7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere erogate nell'esercizio 1995 all'Universita' degli studi di Siena.". 11. I lavori di cui al capitolo 9050 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalita' orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza. 12. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' prorogata sino al 30 giugno 1996. 13. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS. 14. Il bilancio redatto dall'amministratore straordinario vige fino a quando non viene adottato il bilancio di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1995. Continuano ad essere erogati all'ANAS, a titolo di trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali ivi richiamate, gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1995. All'ANAS sono attribuiti altresi' i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.