Art. 4. Interventi in campo ambientale 1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 e' abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto. 2. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, e' sostituito dal seguente: " 1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1996, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialita' giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonche' delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.". 3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, e' differito al 30 giugno 1996. 4. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie Testudo hermanni (testuggine comune), Testudo graeca (testuggine graeca) e Testudo marginata (testuggine marginata), per le quali e' possibile autocertificare, entro il 31 dicembre 1995, l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cosi' come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, non si applica nei confronti di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti, la suddetta autocertificazione. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e' definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso. 6. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' prorogato al 30 giugno 1996. 7. All'articolo 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "dalla stagione venatoria 1994-1995" sono sostituite dalle seguenti: "dal 31 luglio 1996". All'articolo 36, comma 6, della medesima legge le parole: "entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 luglio 1996". All'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge le parole: "entro il 1 gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1996". 8. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.