Art. 4.
                   Interventi in campo ambientale
  1.  L'articolo  3,  comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475,  va  interpretato  nel  senso che esso non trova applicazione ai
rifiuti   speciali,   non  provenienti  da  lavorazioni  industriali,
assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. Il decreto
del  Ministro  dell'ambiente  in  data  14  dicembre 1992 e' abrogato
quanto  all'articolo  3  ed  alle  sezioni  3  e 4 dell'allegato 1 al
medesimo decreto.
  2. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.
10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119,
e' sostituito dal seguente:
  "  1.  I  titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano
natura  di  insediamenti  produttivi  ed i cui scarichi, alla data di
entrata  in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti
da  osservare  a  norma  degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al
sindaco,  entro  il  30  giugno  1996, domanda di autorizzazione allo
smaltimento   dei   reflui  sul  suolo.  La  domanda  deve  contenere
l'indicazione  dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialita'
giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo
o  discontinuo  di  lavorazione,  dell'attuale  recapito  dei reflui,
nonche' delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo.
Copia  della  domanda  medesima, entro lo stesso termine, deve essere
inviata alla regione.".
  3.  Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26
gennaio  1987,  n.  10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo  1987,  n.  119,  prorogato,  da ultimo, dall'articolo 19 della
legge 20 maggio 1991, n. 158, e' differito al 30 giugno 1996.
  4.  Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
gennaio  1993,  n.  2,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo  1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione
di  esemplari  di  specie  indicate  nell'allegato  A, appendice I, e
nell'allegato  C,  parte  I,  del  regolamento  CEE  n.  3626/82  del
Consiglio  del  3  dicembre  1982,  e successive modificazioni, resta
stabilito  al  30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle
denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle
specie   Testudo   hermanni   (testuggine   comune),  Testudo  graeca
(testuggine  graeca)  e Testudo marginata (testuggine marginata), per
le  quali  e'  possibile  autocertificare, entro il 31 dicembre 1995,
l'acquisizione  delle  stesse.  La  sanzione prevista dall'articolo 1
della   legge   7  febbraio  1992,  n.  150,  cosi'  come  sostituito
dall'articolo  1 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, non si applica
nei  confronti  di  coloro  che  hanno  presentato,  entro  i termini
previsti, la suddetta autocertificazione.
  5.  Con decreto del Ministro dell'ambiente e' definito il modulo da
utilizzare  per  la  denuncia o autocertificazione di cui al comma 1;
con  la  medesima  procedura  si  provvede  alle  modifiche  ed  agli
aggiornamenti del modulo stesso.
  6.   Il   termine   di   cui  all'articolo  12,  comma  1-ter,  del
decreto-legge  12  gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, e' prorogato al 30 giugno 1996.
  7.  All'articolo  15,  comma  11,  secondo  periodo, della legge 11
febbraio   1992,   n.  157,  le  parole:  "dalla  stagione  venatoria
1994-1995"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal 31 luglio 1996".
All'articolo  36,  comma  6, della medesima legge le parole: "entro e
non  oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "entro  e non oltre il 31 luglio 1996".
All'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge le parole:
"entro  il  1 gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
30 giugno 1996".
  8.   Per   l'attuazione  del  programma  triennale  per  la  tutela
ambientale  e  dei  suoi  aggiornamenti,  di cui all'articolo 1 della
legge  28  agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree
naturali  protette  e  dei  suoi  aggiornamenti di cui all'articolo 4
della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  il Ministro del tesoro e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni  compensative  di  bilancio  anche  in  capitoli  di nuova
istituzione  in  termini  di competenza, di cassa e in conto residui,
compresi  trasferimenti  di  fondi  da  capitoli  di parte corrente a
capitoli  di  conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  ed  in quelli di altre
amministrazioni interessate.