IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 1996; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 aprile 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Soppressione della ritenuta alla  fonte  per  talune  obbligazioni  e
                           titoli similari 
 
  1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al primo comma  dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, non si applica sugli interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle
obbligazioni e titoli similari emessi da banche  e  da  societa'  per
azioni  con  azioni  negoziate  in  mercati  regolamentati  italiani,
nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601, ed equiparati, ivi  compresi  quelli  emessi  da  enti  pubblici
economici trasformati in societa' per azioni in base  a  disposizioni
di legge. Tra gli interessi, premi ed altri frutti e' compresa  anche
la differenza fra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei
titoli e il prezzo di emissione. 
  2.  Per  i  proventi  dei  titoli  obbligazionari  emessi  da  enti
territoriali ai sensi dell'art. 35 della legge 23 dicembre  1994,  n.
724, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2. Il  Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e  il  Ministro
dell'interno, determina con apposito decreto: 
    a) le modalita' per l'applicazione e il versamento della predetta
imposta; 
    b) le modalita' di retrocessione da parte dello Stato  agli  enti
emittenti della quota  del  gettito  derivante  dall'imposizione  sul
reddito, in misura non superiore all'imposta sostitutiva prevista dal
medesimo art. 2. 
  3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina  introdotta  dal
presente decreto sono soppresse. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              a)  L'art.  76  della  Costituzione regola la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              b)   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              c)  Si  trascrive,  di  seguito, il testo del comma 168
          dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549:
             "168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentito    il    parere    delle   competenti   Commissioni
          parlamentari, uno o piu' decreti  legislativi,  concernenti
          la  razionalizzazione  del regime della ritenuta alla fonte
          degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e
          titoli similari, pubblici e privati, con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)  soppressione della ritenuta a titolo di acconto di
          cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  per
          gli  interessi,  premi ed altri frutti delle obbligazioni e
          titoli similari emessi da banche e da societa'  per  azioni
          con  azioni  negoziate  in  mercati regolamentati italiani,
          nonche' delle obbligazioni e degli  altri  titoli  indicati
          nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
               b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella
          misura  del  12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri
          frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche,
          soggetti di cui all'art. 5 del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  ed  enti  di  cui
          all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico,
          non   esercenti   attivita'  commerciali  e  residenti  nel
          territorio   dello   Stato,   nonche'   da   organismi   di
          investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  di diritto
          italiano, ivi compresi quelli di cui al comma  2  dell'art.
          10-ter  della  legge  23  marzo  1983,  n. 77, e successive
          modificazioni, da fondi comuni  di  investimento  mobiliari
          chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento
          immobiliari  di  cui  alla  legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
          successive modificazioni, e da fondi  pensione  di  cui  al
          decreto  legislativo  21  aprile 1993, n. 124, e successive
          modificazioni. La predetta  imposizione  sostitutiva  sara'
          applicata ad opera di intermediari autorizzati;
               c)  adozione di un regime generale di non applicazione
          dell'imposta nei confronti dei soggetti non  residenti  nel
          territorio   dello   Stato,  con  esclusione  dei  soggetti
          residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;
               d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie  a
          consentire    il    controllo    dell'applicazione    delle
          disposizioni di cui alle lettere da a) a c);
               e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere
          da  a)  a  c)  sugli  interessi,  premi ed altri frutti dei
          titoli,  anche  in  circolazione,  con   esclusione   degli
          interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla
          quale esse hanno effetto;
               f)  l'entrata  in  vigore  dei  decreti legislativi di
          attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data
          della loro pubblicazione.".
          Note all'art. 1:
              a) Si trascrive, di seguito,  il  testo  dell'art.  26,
          primo  comma,  del  D.P.R.  29  settembre 1973, n. 600: "Le
          societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e  titoli
          similari  devono  operare una ritenuta del 12,50 per cento,
          con obbligo di rivalsa, sugli  interessi,  premi  ed  altri
          frutti  corrisposti  ai  possessori.  La  ritenuta non deve
          essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle
          obbligazioni e dei titoli similari esenti  da  imposte  sul
          reddito  ai  sensi  del  D.P.R.  29  settembre 1973, n. 601
          nonche' su quelli  derivanti  dalle  obbligazioni  e  dagli
          altri  titoli  di  cui  all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre
          1973, n. 601, e su quelli con  regime  fiscale  equiparato,
          emessi all'estero".
              b)  Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 31 del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601: "Art. 31 (Interessi delle
          obbligazioni pubbliche). -  Sono  esenti  dall'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche,  dall'imposta sul reddito
          delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui  redditi
          gli  interessi,  i  premi e gli altri frutti dei titoli del
          debito pubblico, dei  buoni  postali  di  risparmio,  delle
          cartelle  di  credito  comunale  e provinciale emesse dalla
          Cassa depositi e prestiti  e  delle  altre  obbligazioni  e
          titoli  similari  emessi  da amministrazioni statali, anche
          con ordinamento autonomo, da regioni, province e  comuni  e
          da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento
          di  funzioni  statali  o per l'esercizio diretto di servizi
          pubblici in regime di monopolio".
              c) Si trascrive, di  seguito,  il  testo  dell'art.  35
          della  legge  23 dicembre 1994, n. 724: "Art. 35 (Emissione
          di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali).  -
          1.  Le  province, i comuni e le unioni di comuni, le citta'
          metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunita' montane,  i
          consorzi  tra enti locali territoriali e le regioni possono
          deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati
          esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per  le
          regioni  resta ferma la disciplina di cui all'art. 10 della
          legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato  dall'art.  9
          della  legge  26  aprile  1982, n. 181. E' fatto divieto di
          emettere prestiti obbligazionari per  finanziare  spese  di
          parte corrente. Le unioni di comuni, le comunita' montane e
          i  consorzi  tra  enti  locali  devono richiedere agli enti
          locali territoriali, che ne fanno  parte,  l'autorizzazione
          all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione
          si  intende  negata  qualora non sia espressamente concessa
          entro  novanta  giorni  dalla  richiesta.  Si  applicano le
          disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  504,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.   Il  costo  del  monitoraggio  previsto  nel
          predetto art. 46 sara' a totale carico dell'ente emittente.
             2.  L'emissione  dei prestiti obbligazionari subordinata
          alle seguenti condizioni:
               a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in
          cui partecipino a consorzi  o  unioni  di  comuni,  non  si
          trovino   in   situazione   di  dissesto  o  in  situazioni
          strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
               b)  che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di
          disavanzi di amministrazione  ai  sensi  dell'art.  20  del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
             3. Nessun prestito puo' comunque essere  emesso  se  dal
          conto   consuntivo   del  penultimo  esercizio  risulti  un
          disavanzo di amministrazione e se non sia stato  deliberato
          il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista
          l'emissione  del prestito. Il prestito obbligazionario deve
          essere finalizzato  ad  investimenti  e  deve  essere  pari
          all'ammontare  del  valore  del progetto esecutivo a cui fa
          riferimento. Gli investimenti, ai quali e'  finalizzato  il
          prestito   obbligazionario,   devono  avere  un  valore  di
          mercato, attuale o prospettico, almeno  pari  all'ammontare
          del  prestito.  Gli  interessi  sui prestiti obbligazionari
          emessi dagli enti di cui ai comma 1 concorrono a tutti  gli
          effetti  alla  determinazione  del  limite di indebitamento
          stabilito  dalla  normativa  vigente  per   le   rispettive
          tipologie di enti emittenti.
             4.  La  durata  del  prestito  obbligazionario  non puo'
          essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti  emessi
          da  un'unione  di  comuni  o  da  consorzi  tra enti locali
          territoriali,  la  data  di  estinzione  non  puo'   essere
          successiva  a  quella  in  cui  e' previsto lo scioglimento
          dell'unione  o  del  consorzio.  Qualora  si  proceda  alla
          fusione  dei  comuni  prima  della  scadenza del termine di
          dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della  legge  8
          giugno  1990,  n.  142, il complesso dei rapporti giuridici
          derivanti dall'emissione  del  prestito  e'  trasferito  al
          nuovo ente.
             5.  Le  obbligazioni  potranno essere convertibili o con
          warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali.
             6. Il prestito  obbligazionario  verra'  collocato  alla
          pari  e  gli  interessi  potranno  essere  corrisposti, con
          cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso  o  a
          tasso  variabile.  Il  rendimento  effettivo  al  lordo  di
          imposta per i sottoscrittori del prestito non dovra' essere
          superiore, al momento della emissione, al rendimento  lordo
          dei  titoli  di  Stato  di  pari  durata  emessi  nel  mese
          precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo  non
          vi  fossero state emissioni della specie si far riferimento
          al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con
          vita  residua  piu'  vicina  a quella delle obbligazioni da
          emettere maggiorato di un punto.  I  titoli  obbligazionari
          sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione
          presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno
          per  anticipazioni  da  tutti  gli enti creditizi. Gli enti
          emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a
          titolo di imposta sugli interessi, premi  od  altri  frutti
          corrisposti  ai  possessori  persone  fisiche e a titolo di
          anticipo  d'imposta  per  i  soggetti   tassati   in   base
          all'IRPEG.  Il  gettito della ritenuta rimane di competenza
          degli enti emittenti che dovranno  iscrivere  la  somma  in
          apposito  capitolo  di bilancio al netto di una percentuale
          dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del
          prestito obbligazionario,  da  attribuire  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato quale contributo alle spese relative
          ad atti autorizzativi. (E' fatto divieto di  accedere  alla
          Cassa  depositi  e  prestiti per accensione dei nuovi mutui
          nel periodo amministrativo in  cui  il  prestito  e'  stato
          sottoscritto).
             7.  La  delibera dell'ente emittente di approvazione del
          prestito  deve  indicare  l'investimento   da   realizzare,
          l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso
          e  deve essere corredata del relativo piano di ammortamento
          finanziario.  Il  rimborso  anticipato  del  prestito,  ove
          previsto,  puo'  essere effettuato esclusivamente con fondi
          provenienti  dalla  dismissione  di  cespiti   patrimoniali
          disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento
          del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla
          normativa   nazionale  o  comunitaria,  ferme  restando  le
          disposizioni  che  ne  disciplinano   l'attivita'.   L'ente
          emittente  provvede  ad  erogare  il  ricavato del prestito
          obbligazionario con le modalita' di cui all'art.  19  della
          legge   3  gennaio  1978,  n.  1.  Il  tesoriere  dell'ente
          emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli
          enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento  delle
          cedole,  al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso
          del capitale secondo il piano di ammortamento  predisposto.
          L'ente  o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei
          titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
             8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso  il
          rilancio  delle  delegazioni di pagamento di cui all'art. 3
          della legge 21 dicembre  1978,  n.  843.  Il  rimborso  del
          prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione
          in  bilancio  con  impegno  della regione a dare mandato al
          tesoriere ad accantonare le somme  necessarie.  E'  vietata
          ogni  forma  di  garanzia  a carico dello Stato; e' vietata
          altresi' ogni forma di garanzia delle regioni per  prestiti
          emessi da enti locali.
             9.  Alle  emissioni  obbligazionarie  si  applicano,  in
          quanto  compatibili,  le  norme  relative   alla   gestione
          cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro
          del  25  luglio  1985.  Le  emissioni  obbligazionarie sono
          sottoposte al benestare preventivo  della  Banca  d'Italia,
          che  deve  essere  espresso  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta,   nei  limiti  fissati  dalla  stessa  ai  sensi
          dell'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.
          385.  I  titoli  obbligazionari  possono essere quotati sui
          mercati regolamentati ai sensi della  normativa  vigente  e
          possono    essere    riacquistati    dall'ente    emittente
          esclusivamente  con  mezzi  provenienti  da   economie   di
          bilancio.
             10.  Con  apposito  regolamento  da  emanare entro il 30
          giugno  1995,  il  Ministro   del   tesoro   determina   le
          caratteristiche   dei   titoli  obbligazionari,  nonche'  i
          criteri e le procedure che gli enti emittenti  sono  tenuti
          ad  osservare  per  la  raccolta  del  risparmio; definisce
          l'ammontare delle commissioni di collocamento che  dovranno
          percepire  gli intermediari autorizzati; definisce altresi'
          i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal  fine
          possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni
          delle  certificazioni  di  bilancio  di cui all'art. 44 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504".