Art. 10.
                     Riduzione delle provvigioni
                 di sottoscrizione per la copertura

  1.  A  decorrere  dalle  emissioni il cui regolamento si effettua a
partire dal 1 gennaio 1997, le provvigioni di collocamento dei titoli
di Stato a medio e lungo termine sul mercato interno vengono ridotte,
rispetto a quelle precedentemente in vigore, nelle seguenti misure:
    a)  dieci  centesimi  di punto percentuale per i titoli di durata
non superiore ai tre anni e per quelli denominati in ECU;
    b) venti centesimi percentuale per tutti gli altri titoli.