Art. 10. Riduzione delle provvigioni di sottoscrizione per la copertura 1. A decorrere dalle emissioni il cui regolamento si effettua a partire dal 1 gennaio 1997, le provvigioni di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine sul mercato interno vengono ridotte, rispetto a quelle precedentemente in vigore, nelle seguenti misure: a) dieci centesimi di punto percentuale per i titoli di durata non superiore ai tre anni e per quelli denominati in ECU; b) venti centesimi percentuale per tutti gli altri titoli.