Art. 11.
                         Altre disposizioni

  1.  La  ritenuta  di  cui all'art. 26, primo comma, del decreto del
Presidente  delle  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e' applicata a titolo d'imposta nei
confronti  degli  enti  di  cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917. La presente
disposizione  si  applica  per  gli  interessi, premi ed altri frutti
maturati a partire dal 1 gennaio 1997.
  2.  Nel  caso  di  riapertura  delle sottoscrizioni delle emissioni
delle  obbligazioni  e  titoli similari, ai fini della determinazione
della differenza di emissione o di rimborso di cui all'art. 41, comma
1,  lettera  b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e   dell'art.  10  del  decreto-legge  30  settembre  1983,  n.  512,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
si  considera  prezzo  di  emissione  quello  di aggiudicazione della
"prima" tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato
ed  equiparati  la  disposizione  si  applica  a  condizione  che  la
riapertura  avvenga  entro  dodici  mesi  dalla data di emissione del
prestito  e  che  la differenza fra prezzo di emissione delle tranche
successive  e  quello  della prima tranche sia in valore assoluto non
superiore  all'1%  del  valore  nominale rapportato a ciascun anno di
durata del prestito.
  3. I riferimenti alle ritenute di cui all'art. 26, primo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto si intendono come fatti anche alle
imposte sostitutive di cui all'art. 2.
  4.  Con  uno o piu' decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il
Ministro delle finanze stabilisce:
    a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art.
7,  comma  2,  lettera  a),  nonche'  le  modalita'  ed  i termini di
conservazione della stessa;
    b)  il  contenuto  e  le  caratteristiche tecniche di invio delle
comunicazioni  da  effettuare  all'Amministrazione finanziaria in via
telematica ai sensi degli articoli 7 e 8;
    c)  l'elenco  degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, con i quali
risulta attuabile lo scambio di informazioni.
  5.  Le  disposizioni  recate  nei decreti di cui al comma 4 possono
essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze.
 
          Note all'art. 11:
              a) Vedi nota a) all'art. 1.
              b) Vedi nota b) all'art. 2.
              c) Si trascrive, di seguito,  il  testo  del  comma  1,
          lettera  b),dell'art.  41 del testo unico delle imposte sui
          redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:
             "1. Sono redditi di capitale:
              a) (omissis);
               b)  gli  interessi  e   gli   altri   proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi
          dalle  azioni e titoli similari, compresa la differenza tra
          la somma percepita o il valore normale  dei  beni  ricevuti
          alla scadenza e il prezzo di emissione".
              d) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 10 D.L.
          30  settembre  1983, n. 515, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 25 novembre 1983, n. 649: "Art.  10.  -  1.  La
          ritenuta  sui  proventi  delle  obbligazioni  e  dei titoli
          similari, prevista nel primo comma dell'art. 26 del  D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve
          essere   operata   anche  sulla  differenza  tra  la  somma
          corrisposta ai possessori dei titoli  alla  scadenza  e  il
          prezzo di emissione.
             2.  Ai  fini  dell'art.  26,  primo comma, del D.P.R. 29
          settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,  si
          considerano  similari  alle  obbligazioni,  oltre  ai buoni
          fruttiferi e ai certificati di deposito  con  scadenza  non
          inferiore  a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o
          da sezioni o gestioni o aziende ed istituti di credito  che
          esercitano  il  credito  a  medio  e  lungo  termine,  e da
          societa'  esercenti  la  vendita  a  rate  di  autoveicoli,
          autorizzate  ai  sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge
          15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge  19  febbraio
          1928,  n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza
          fissa  non  inferiore  a  diciotto  mesi   che   contengano
          l'obbligazione  di  pagare  alle  scadenze  una  somma  non
          inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano  ai
          possessori   alcun  diritto  di  partecipazione  diretta  o
          indiretta  alla  gestione   della   impresa   emittente   o
          dell'affare  in relazione al quale siano stati emessi ne di
          controllo sulla gestione stessa".
              e) Vedi nota a) all'art. 1.