Art. 11. Altre disposizioni 1. La ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, e' applicata a titolo d'imposta nei confronti degli enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi ed altri frutti maturati a partire dal 1 gennaio 1997. 2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della "prima" tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all'1% del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito. 3. I riferimenti alle ritenute di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all'art. 2. 4. Con uno o piu' decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce: a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonche' le modalita' ed i termini di conservazione della stessa; b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e 8; c) l'elenco degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni. 5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze.
Note all'art. 11: a) Vedi nota a) all'art. 1. b) Vedi nota b) all'art. 2. c) Si trascrive, di seguito, il testo del comma 1, lettera b),dell'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "1. Sono redditi di capitale: a) (omissis); b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione". d) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 10 D.L. 30 settembre 1983, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649: "Art. 10. - 1. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. 2. Ai fini dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si considerano similari alle obbligazioni, oltre ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi, emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni o aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine, e da societa' esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, i titoli in serie o di massa aventi scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengano l'obbligazione di pagare alle scadenze una somma non inferiore a quella in essi indicata e non attribuiscano ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi ne di controllo sulla gestione stessa". e) Vedi nota a) all'art. 1.