Art. 12.
                             Decorrenza

  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto:
    a)  per  i  titoli  con  cedola,  a  partire  da  quella  la  cui
maturazione  decorre  dal  1  gennaio 1997, ovvero dalla prima cedola
successiva a quella in corso di maturazione alla predetta data;
    b) per i titoli senza cedola, relativamente agli interessi, premi
ed  altri  frutti  che  maturano  a partire dal 1 gennaio 1997; resta
ferma  l'applicazione  da  parte dell'emittente della ritenuta di cui
all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973, n. 600, per la parte maturata fino alla predetta
data;
    c)  per  la  differenza  tra la somma percepita alla scadenza dai
possessori  dei  titoli  e  il prezzo di emissione relativamente alla
parte  di  tale  differenza  che  matura  a partire dalla data in cui
inizia  la  maturazione  della  cedola  di cui alla lettera a); resta
ferma  l'applicazione  da  parte dell'emittente della ritenuta di cui
all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n. 600, sulla parte maturata antecedentemente a
tale data.
  2. Per gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli senza cedola
di  cui all'art. 1 emessi anteriormente al 1 gennaio 1997, aventi una
durata  non  superiore  ai  dodici  mesi,  resta  ferma la previgente
disciplina.