Art. 12. Decorrenza 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto: a) per i titoli con cedola, a partire da quella la cui maturazione decorre dal 1 gennaio 1997, ovvero dalla prima cedola successiva a quella in corso di maturazione alla predetta data; b) per i titoli senza cedola, relativamente agli interessi, premi ed altri frutti che maturano a partire dal 1 gennaio 1997; resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la parte maturata fino alla predetta data; c) per la differenza tra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli e il prezzo di emissione relativamente alla parte di tale differenza che matura a partire dalla data in cui inizia la maturazione della cedola di cui alla lettera a); resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla parte maturata antecedentemente a tale data. 2. Per gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli senza cedola di cui all'art. 1 emessi anteriormente al 1 gennaio 1997, aventi una durata non superiore ai dodici mesi, resta ferma la previgente disciplina.