Art. 13. Disciplina transitoria 1. Ai fini della determinazione degli acconti IRPEG dovuti per il periodo d'imposta in corso al 1 aprile 1997 non si tiene conto, nella misura del 60 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 scomputate per il periodo d'imposta precedente. Per la determinazione degli acconti IRPEG dovuti per i successivi periodi d'imposta non si tiene conto delle predette ritenute, nella misura del 70 per cento dell'ammontare scomputato per il periodo d'imposta precedente. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai fini della determinazione degli acconti IRPEF dovuti dai soci delle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. 3. Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi fino al 31 dicembre 1988, soggetti alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in misura diversa dal 12,50 per cento, si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 con la medesima aliquota prevista per la predetta ritenuta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 aprile 1996 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCOGNAMIGLIO PASINI DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Nota all'art. 13: a) Vedi nota a) all'art. 1.