Art. 2. 
Imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti di  talune
       obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti 
 
  1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi,
nella misura del 12,50 per  cento,  gli  interessi,  premi  ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, per la
parte maturata  nel  periodo  di  possesso,  percepiti  dai  seguenti
soggetti residenti nel territorio dello Stato: 
    a) persone fisiche; 
    b) soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, escluse le societa'  in  nome  collettivo,  in
accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; 
    c) enti di cui all'art. 87, comma 1,  lettera  c),  del  medesimo
testo unico, ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88; 
    d) organismi di investimento collettivo in  valori  mobiliari  di
diritto italiano, ivi compresi quelli di cui all'art. 10-ter),  comma
2, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni; 
    e) fondi di investimento mobiliare chiusi di cui  alla  legge  14
agosto 1993, n. 344; 
    f) fondi di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 86, e successive modificazioni; 
    g) fondi pensione di cui al decreto legislativo 21  aprile  1993,
n. 124, e successive modificazioni. 
  2. L'imposta sostitutiva di cui  al  comma  1  e'  applicata  dalle
banche, dalle societa' di intermediazione mobiliare,  dalle  societa'
fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti  espressamente
indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze  di  concerto
con il  Ministro  del  tesoro,  residenti  in  Italia,  che  comunque
intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed altri frutti
ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli
di  cui  all'art.   1.   Ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta
sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni  e
qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito,  che  comporta  il
mutamento della titolarita' giuridica dei titoli. 
  3. Per i  buoni  postali  di  risparmio  l'imposta  sostitutiva  e'
applicata dall'Ente poste italiane conformemente  a  quanto  disposto
dall'art. 5, comma 2. Con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle  poste  e
delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di  amministrazione
dell'Ente  poste  italiane,  possono  essere  stabilite   particolari
modalita' applicative della presente disciplina, anche  agli  effetti
dell'art. 7. 
 
          Note all'art. 2: 
              a) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art.  5  del
          testo unico delle imposte sui redditi approvato con  D.P.R.
          22 dicembre 1986, n. 917:  "Art.  5  (Redditi  prodotti  in
          forma associata). - 1. I redditi delle  societa'  semplici,
          in nome collettivo e in accomandita semplice residenti  nel
          territorio dello  Stato  sono  imputati  a  ciascun  socio,
          indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente  alla
          sua quota di partecipazione agli utili. 
             2. Le quote di partecipazione agli  utili  si  presumono
          proporzionate al valore dei conferimenti dei  soci  se  non
          risultano determinate  diversamente  dall'atto  pubblico  o
          dalla scrittura privata autenticata di  costituzione  o  da
          altro  atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di   data
          anteriore all'inizio del periodo di imposta; se  il  valore
          dei conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote  si
          presumono uguali. 
             3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
               a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa' in nome collettivo o alle societa' in  accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza; 
               b) le societa' di fatto sono equiparate alle  societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali; 
               c)  le  associazioni  senza   personalita'   giuridica
          costituite fra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2  puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione   della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
                d)  si  considerano  residenti  le  societa'   e   le
          associazioni che  per  la  maggior  parte  del  periodo  di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o  l'oggetto  principale  nel   territorio   dello   Stato.
          L'oggetto  principale  e'  determinato  in  base   all'atto
          costitutivo, se esistente in forma di atto  pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata,  e,  in  mancanza,  in  base
          all'attivita' effettivamente esercitata. 
             4. I redditi delle imprese  familiari  di  cui  all'art.
          230-bis del codice civile, limitatamente al  49  per  cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore, sono imputati a ciascun  familiare,  che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita' di lavoro  nell'impresa,  proporzionalmente  alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione: 
               a) che i familiari partecipanti all'impresa  risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio   del   periodo   di   imposta,    recante    la
          sottoscrizione   dell'imprenditore    e    dei    familiari
          partecipanti; 
               b) che la dichiarazione dei redditi  dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le  quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro  effettivamente  prestato  nell'impresa,   in   modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; 
               c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella   propria
          dichiarazione  dei  redditi,  di  aver  prestato   la   sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente. 
             5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui
          redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado  e  gli
          affini entro il secondo grado". 
              b) Si trascrive, di  seguito,  il  testo  del  comma  1
          dell'art. 87 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
          approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,  n.  917:  "Art.  87
          (Soggetti passivi). -  1.  Sono  soggetti  all'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche: 
               a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua assicurazione  residenti
          nel territorio dello Stato; 
               b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
          esclusivo   o   principale   l'esercizio    di    attivita'
          commerciali; 
               c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          residenti nel territorio dello Stato,  che  non  hanno  per
          oggetto esclusivo o  principale  l'esercizio  di  attivita'
          commerciali; 
               d) le societa' e gli enti di ogni tipo,  con  o  senza
          personalita' giuridica, non residenti nel territorio  dello
          Stato". 
              c) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 88  del
          testo unico delle imposte sui redditi approvato con  D.P.R.
          22  dicembre  1986,  n.  917:  "Art.  88  (Stato  ed   enti
          pubblici). - 1.  Gli  organi  e  le  amministrazioni  dello
          Stato, compresi quelli ad ordinamento  autonomo,  anche  se
          dotati di personalita' giuridica, i  comuni,  le  comunita'
          montane,  le  province  e  le  regioni  non  sono  soggetti
          all'imposta. 
             2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali: 
               a) l'esercizio di funzioni statali da  parte  di  enti
          pubblici; 
               b)    l'esercizio    di    attivita'    previdenziali,
          assistenziali  e  sanitarie  da  parte  di  enti   pubblici
          istituiti esclusivamente a tal  fine,  comprese  le  unita'
          sanitarie locali". 
              d) Si trascrive, di  seguito,  il  testo  del  comma  2
          dell'art. 10- ter della legge 23 marzo 1983, n.  77:  "Art.
          10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di
          organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
          diritto estero). - 1. (Omissis). 
             2. Agli organismi d'investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari   di   diritto   estero   gia'   autorizzati   al
          collocamento nel territorio dello Stato prima  dell'entrata
          in vigore della presente legge continua  ad  applicarsi  il
          trattamento previsto dall'art. 11-bis del D.L. 30 settembre
          1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
          novembre  1983,  n.  649.  Ai  proventi   derivanti   dalla
          partecipazione a tali organismi non si applica la  ritenuta
          di cui al comma 1 del presente articolo". 
              e) La legge 14 agosto 1993, n. 344, e' stata pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1 
          settembre 1993, n. 205. 
              f) La legge 25  gennaio  1994,  n.  86  (Istituzione  e
          disciplina dei fondi  comuni  di  investimento  immobiliare
          chiusi), e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla 
          Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 1994, n. 29. 
              g)  Il  D.Lgs.  21  aprile  1993,  n.  124,  e'   stato
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97.