Art. 3.
        Istituzione di un conto unico presso gli intermediari
           per la determinazione dell'imposta sostitutiva

  1.  Gli  intermediari  di  cui all'art. 2, comma 2, istituiscono un
"conto  unico"  destinato  ad  accogliere  le  seguenti registrazioni
relative  ad  operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti
di cui al comma 1 del medesimo articolo:
    a)  accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata
all'importo  degli  interessi,  premi o altri frutti scaduti, nonche'
alla  differenza  tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo
di emissione dei titoli;
    b)  accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata
ai  redditi  di  cui  alla  lettera  a) riconosciuti al venditore nel
corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;
    c)  addebito  dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata
ai  redditi  di  cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel
corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.
  I  medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito,
nei  casi  di cui alle lettere a) e b), ed all'accredito, nel caso di
cui  alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati
nell'art.  2,  comma  1, per conto o a favore dei quali le operazioni
sono effettuate.
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1:
    a)  l'accredito  di  cui  alla lettera a) del predetto comma deve
essere  effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole
e dei titoli;
    b)  gli accrediti e agli addebiti di cui alle lettere b) e c) del
predetto  comma devono essere effettuati con riferimento alla data di
regolamento delle operazioni.
  3.  Gli  accrediti  e  gli  addebiti  di cui al comma 1 non vengono
operati  con  riferimento  alle  operazioni  effettuate per conto o a
favore degli organismi di investimento e dei fondi di cui all'art. 2,
comma 1, lettere d), e), f) e g). Alla fine di ciascun mese, la banca
depositaria  accredita sul "conto unico" l'imposta sostitutiva di cui
all'art.  2 relativa ai seguenti redditi conseguiti nel medesimo mese
dall'organismo  di investimento o dal fondo e maturati nel periodo di
possesso:
    a) interessi, premi ed altri frutti scaduti;
    b)  interessi,  premi  ed  altri  frutti  conseguiti, sia in modo
esplicito che implicito, a seguito di cessione dei titoli.
  La   banca   depositaria   preleva,   con  pari  valuta,  le  somme
corrispondenti  all'imposta sostitutiva dal patrimonio dell'organismo
di  investimento  o del fondo. Ai fini dell'applicazione del presente
comma si considerano ceduti per primi i titoli acquisiti per ultimi.
  4.  Se  in  una  operazione  intervengono  piu' intermediari di cui
all'art. 2, comma 2, l'imposta sostitutiva relativa a tale operazione
e'  accreditata  o  addebitata  al  "conto  unico" dell'intermediario
presso  il  quale  il  soggetto,  per  conto  o  a  favore  del quale
l'operazione e' stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito
o di gestione dei titoli.
  5.  Il  trasferimento  ad  un  altro  deposito costituito presso il
medesimo  o  altro  intermediario,  e' equiparato ad un'operazione di
compravendita  agli  effetti  delle  lettere  b)  e  c)  del comma 1,
intendendosi   per  redditi  riconosciuti  nel  corrispettivo  quelli
maturati fino alla data in cui l'operazione si considera eseguita.
  6. Qualora i titoli di cui all'art. 1, al di fuori delle ipotesi di
trasferimento   effettuato  con  l'intervento  di  uno  dei  soggetti
intermediari  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  vengano immessi in un
deposito  di  pertinenza  di  soggetti  diversi  da  quelli  nei  cui
confronti si applica l'imposta sostitutiva, l'intermediario presso il
quale   e'   costituito   il  deposito  accredita  il  "conto  unico"
dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui
al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell'immissione.
  7.  Per  le  operazioni  indicate  nel  presente  articolo, che non
comportino  il  pagamento  di  corrispettivi, il soggetto che dispone
l'operazione  deve versare all'intermediario l'ammontare dell'imposta
sostitutiva  da  accreditare nel "conto unico". L'intermediario ha la
facolta'  di  non eseguire l'incarico ricevuto o di non effettuare la
restituzione   materiale   dei  titoli  fino  a  quando  il  soggetto
interessato  non  abbia versato l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi
del presente comma.
  8.  Il  saldo  positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel "conto
unico"  risultante  alla  fine  di  ciascun  mese deve essere versato
secondo  le  modalita'  e  nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo
negativo  costituisce  il  primo  addebito  del  mese successivo. Con
decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro sono stabiliti i termini e le modalita' per i rimborsi.
  9. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a 12 mesi,
di  cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre  1986,  n.  759,  le  disposizioni  dei  commi precedenti si
applicano  coerentemente  con  la  previsione  contenuta  nel periodo
anzidetto,  secondo  la quale la differenza tra il valore nominale ed
il prezzo di emissione e' considerata interesse anticipato.
 
          Nota all'art. 3:
              a)  Si  trascrive,  di  seguito,  il  testo del comma 2
          dell'art. 1 del D.L. 19  settembre  1986,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17 novembre 1986, n. 759: "2.
          Sugli interessi e altri proventi di cui  al  comma  1  deve
          essere  operata  una  ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi
          primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600 ridotta alla meta'  relativamente
          agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
          altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a
          titolo  di  imposta  anche  nei  confronti  degli  enti non
          commerciali. Si applica la disposizione dell'art. 10, comma
          1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 25 novembre  1983,  n.  649.
          Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici
          mesi  la  differenza  tra il valore nominale e il prezzo di
          emissione e' considerata interesse anticipato".