Art. 4.
                 Disposizioni in tema di versamento,
                    di accertamento e di sanzioni

  1.  I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono al versamento
diretto  dell'imposta  sostitutiva  risultante  dal saldo mensile del
conto  unico  di  cui all'art. 3, al concessionario della riscossione
ovvero  presso  la  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello Stato,
competenti   in   ragione   del  loro  domicilio  fiscale,  entro  il
quindicesimo  giorno  del  mese  successivo  a quello di riferimento.
Entro  il  termine  previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, per la
presentazione  della  dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta, gli
stessi  soggetti  devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i
dati  concernenti  i  versamenti relativi all'anno solare precedente,
con  le  modalita' previste con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano percepito nel
periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni
e  titoli  similari  di  cui  all'art.  1,  sui  quali  non sia stata
applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 3, devono
indicare  nella  dichiarazione  annuale  dei  redditi  la parte degli
interessi,  premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed
incassata,  in  modo  esplicito  o  implicito,  nel  relativo periodo
d'imposta,  versando  l'imposta  sostitutiva  con  le modalita' e nei
termini  previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
dovute in base alla dichiarazione.
  3.  Gli  uffici  procedono  al  controllo,  all'accertamento e alla
riscossione  delle  imposte  sostitutive non dichiarate o non versate
dai  soggetti  di cui al comma 2 del presente articolo, a norma delle
disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600  e n. 602. La maggiore imposta accertata e'
riscossa  mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato
decreto  n.  602 del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due
volte  l'ammontare  dell'imposta  non  dichiarata  o  non versata; se
l'ammontare  dell'imposta non versata o non dichiarata e' superiore a
cinquanta  milioni  di  lire  si  applica la pena pecuniaria da due a
quattro volte.
  4.  Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 2, la
disposizione  del  comma  3  si  applica in caso di omessa o inesatta
applicazione  dell'imposta  sostitutiva  ai  sensi  dell'art.  3 o di
violazione  dell'obbligo  di versamento di cui al comma 1. In caso di
versamento tardivo si applica la soprattassa del 3 per cento o del 40
per   cento   a   seconda   che   il   versamento   venga  effettuato
rispettivamente entro od oltre tre giorni dalla scadenza del termine.
La  violazione  dell'obbligo  di  comunicazione di cui al comma 1, e'
sanzionata con la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni; nel caso
di  invio  con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria e'
ridotta a un quinto. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti a
carico  degli stessi soggetti e' sanzionato con la pena pecuniaria di
lire cinquecentomila.
  5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui
al  comma  2  dell'art.  2  non abbiano applicato in tutto o in parte
l'imposta  sostitutiva  sugli  interessi,  premi  ed altri frutti, al
pagamento  della stessa nonche' degli interessi di cui all'art. 9 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono  tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma
restando  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dal  comma 4 nei
confronti degli intermediari medesimi.
 
          Note all'art. 4:
              a) Si trascrive, di seguito, il testo del quarto  comma
          dell'art.    9  del  D.P.R.  29  settembre 1973, n. 600: "I
          sostituti di imposta, anche  se  soggetti  all'imposta  sul
          reddito  delle  persone  giuridiche,  devono  presentare la
          dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1  settembre  e
          il  31  ottobre  di  ciascun  anno  per  i  pagamenti fatti
          nell'anno solare precedente, ovvero  nell'ipotesi  indicata
          nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui
          e   stata  deliberata  la  distribuzione  nell'anno  solare
          precedente".
              b) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art.  9  del
          D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  602:  "Art.  9 (Mancato o
          ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il
          versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non
          versati o versati dopo la scadenza si  applica  l'interesse
          in  ragione  del  dodici per cento annuo con decorrenza dal
          giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del
          pagamento o della scadenza della prima rata  del  ruolo  in
          cui sono state scritte le somme non versate.
             Qualora   l'interesse   non   sia   stato   versato  dal
          contribuente   contestualmente   all'imposta   esso   viene
          calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
             L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle
          imposte   o   ritenute  alla  fonte  riscuotibili  mediante
          versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte  ai
          sensi  dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter, D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 600".