Art. 4. Disposizioni in tema di versamento, di accertamento e di sanzioni 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono al versamento diretto dell'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3, al concessionario della riscossione ovvero presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competenti in ragione del loro domicilio fiscale, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente, con le modalita' previste con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d'imposta interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 2 e 3, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi ed altri frutti maturata nel periodo di possesso ed incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d'imposta, versando l'imposta sostitutiva con le modalita' e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. 3. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate o non versate dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, a norma delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602. La maggiore imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602 del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata o non versata; se l'ammontare dell'imposta non versata o non dichiarata e' superiore a cinquanta milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte. 4. Nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, la disposizione del comma 3 si applica in caso di omessa o inesatta applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 3 o di violazione dell'obbligo di versamento di cui al comma 1. In caso di versamento tardivo si applica la soprattassa del 3 per cento o del 40 per cento a seconda che il versamento venga effettuato rispettivamente entro od oltre tre giorni dalla scadenza del termine. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1, e' sanzionata con la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria e' ridotta a un quinto. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico degli stessi soggetti e' sanzionato con la pena pecuniaria di lire cinquecentomila. 5. Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui al comma 2 dell'art. 2 non abbiano applicato in tutto o in parte l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti, al pagamento della stessa nonche' degli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono tenuti in solido sia l'intermediario che il contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.
Note all'art. 4: a) Si trascrive, di seguito, il testo del quarto comma dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente". b) Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: "Art. 9 (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del dodici per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state scritte le somme non versate. Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo. L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600".