Art. 5.
      Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva

  1.  Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art.
1  conseguiti,  anche  dai  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma 1,
nell'esercizio  di  attivita'  commerciali,  assoggettati  ad imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni
di  cui  agli  articoli  3,  comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108,
comma  1,  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
formare  il  reddito  d'impresa  e  l'imposta  sostitutiva assolta si
scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico.
  2.  Per  i  titoli  di  cui  all'art.  1, non depositati presso gli
intermediari  di  cui  all'art.  2, comma 2, gli interessi, premi, ed
altri  frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del
titolo,  sono  in  ogni  caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura
dell'intermediario  che li eroga. Qualora i redditi di cui al periodo
precedente  siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso
il   titolo,  l'imposta  sostitutiva  e'  applicata  da  quest'ultimo
soggetto  e  le  disposizioni  dell'art.  3 non si applicano se detto
soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2.
Restano  fermi  i  termini  e  le modalita' di versamento, nonche' le
disposizioni   in  tema  di  accertamento  e  di  sanzioni,  previsti
dall'art. 4.
 
          Nota all'art. 5:
              a)  Si  trascrivono, di seguito, i testi degli articoli
          3, 19, 58, comma 1, 93 e 108,  comma  1,  del  testo  unico
          delle  imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre
          1986, n. 917:
             "Art. 3 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica sul
          reddito complessivo del soggetto, formato per  i  residenti
          da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto
          da  quelli  prodotti  nel  territorio dello Stato, al netto
          degli oneri deducibili indicati nell'art. 10.
             2.  In  deroga  al  comma   1   l'imposta   si   applica
          separatamente  sui  redditi  elencati  nell'art.  16, salvo
          quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
             3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
               a) i redditi esenti dall'imposta e quelli  soggetti  a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
          sostitutiva;
               b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei
          figli spettanti al coniuge in  conseguenza  di  separazione
          legale  ed  effettiva  o  di  annullamento,  scioglimento o
          cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  nella
          misura  in  cui  risultano  da provvedimenti dell'autorita'
          giudiziaria;
               c) i redditi derivanti da lavoro  dipendente  prestato
          all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del
          rapporto;
               d)  gli  assegni  familiari,  le  quote di aggiunta di
          famiglia e le maggiorazioni di pensioni  sostitutive  degli
          assegni familiari".
             "Art.  19  (Scomputo  degli  acconti). - 1. Dall'imposta
          determinata a norma dei precedenti articoli si  scomputano:
          a)  i  versamenti  eseguiti  dal  contribuente  in  acconto
          dell'imposta; b) le ritenute alla fonte a titolo di acconto
          operate,    anteriormente    alla    presentazione    della
          dichiarazione  dei  redditi,  sui  redditi che concorrono a
          formare  il  reddito  complessivo  e  su   quelli   tassati
          separatamente.  Le  ritenute  operate dopo la presentazione
          della dichiarazione dei redditi si scomputano  dall'imposta
          relativa  al  periodo  di  imposta  nel  quale  sono  state
          operate. Le ritenute operate sui  redditi  delle  societa',
          associazioni  e imprese indicate nell'art. 5 si scomputano,
          nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte  dovute  dai
          singoli soci, associati o partecipanti.
             2.  Se  l'ammontare  dei versamenti e delle ritenute, da
          soli o in concorso con i crediti di  imposta  di  cui  agli
          articoli  14 e 15, e' superiore a quello dell'imposta netta
          sul reddito complessivo, si  applica  la  disposizione  del
          secondo  periodo  del  comma 3 dell'art. 11.  Per i redditi
          tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e  dei
          crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta
          di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al
          rimborso dell'eccedenza".
             "Art.  58 (Proventi non computabili nella determinazione
          del reddito). -  1.  Non  concorrono  alla  formazione  del
          reddito:
               a)  i  proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione
          dall'imposta;
               b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo
          di imposta o ad imposta sostitutiva;
               c)  le  indennita'  per  la  cessazione di rapporti di
          agenzia delle persone fisiche;
               d) le plusvalenze, le indennita' e gli  altri  redditi
          indicati  alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16,
          quando ne e' richiesta la tassazione separata a  norma  del
          comma 2 dello stesso articolo".
             "Art.  93  (Scomputo  degli  acconti). - 1. I versamenti
          eseguiti dal contribuente  in  acconto  dell'imposta  e  le
          ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto si scomputano
          dall'imposta a norma dell'art. 19, salvo  il  disposto  del
          comma 2 del presente articolo.
             2.  Le  ritenute  di  cui  al  primo  e al secondo comma
          dell'art. 26  del  D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600  e
          all'art.  1,  D.L.  2  ottobre 1981, n. 546 convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  1  dicembre  1981,  n.   692,
          applicabili  a titolo di acconto, si scomputano nel periodo
          di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a
          formare il reddito complessivo ancorche'  non  siano  stati
          percepiti   e  assoggettati  alla  ritenuta.  L'importo  da
          scomputare e' calcolato in proporzione all'ammontare  degli
          interessi  e  altri  proventi  che  concorrono a formare il
          reddito".
             "Art.  108  (Reddito  complessivo).  - 1. Il complessivo
          degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma
          1  dell'art.  87  e'  formato  dai  redditi  fondiari,   di
          capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne
          sia   la  destinazione,  ad  esclusione  di  quelli  esenti
          dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla  fonte  a
          titolo  di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi
          enti  non   si   considerano   attivita'   commerciali   le
          prestazioni  di  servizi  non rientranti nell'art. 2195 del
          codice  civile   rese   in   conformita'   alle   finalita'
          istituzionali  dell'ente  senza  specifica organizzazione e
          verso pagamento di corrispettivi che non eccedono  i  costi
          di diretta imputazione".