Art. 5. Casi particolari di assolvimento dell'imposta sostitutiva 1. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico. 2. Per i titoli di cui all'art. 1, non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui al periodo precedente siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva e' applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalita' di versamento, nonche' le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4.
Nota all'art. 5: a) Si trascrivono, di seguito, i testi degli articoli 3, 19, 58, comma 1, 93 e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 3 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10. 2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati nell'art. 16, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. 3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; c) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto; d) gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e le maggiorazioni di pensioni sostitutive degli assegni familiari". "Art. 19 (Scomputo degli acconti). - 1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano: a) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; b) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle societa', associazioni e imprese indicate nell'art. 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. 2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, e' superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'art. 11. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza". "Art. 58 (Proventi non computabili nella determinazione del reddito). - 1. Non concorrono alla formazione del reddito: a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; c) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; d) le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 16, quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo". "Art. 93 (Scomputo degli acconti). - 1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'art. 19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. 2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorche' non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare e' calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito". "Art. 108 (Reddito complessivo). - 1. Il complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 e' formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita' commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione".