Art. 8.
                    Conservazione delle evidenze
           e comunicazione all'Amministrazione finanziaria

  1.  La  banca  o  la  societa'  di intermediazione mobiliare di cui
all'art.  7,  comma  1,  deve  tenere separata evidenza del complesso
delle   posizioni   relative   ai  percipienti  soggetti  all'imposta
sostitutiva  e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta
imposta  non  e' applicata ai sensi delle norme del presente decreto.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3.
  2.  La  banca  o  la  societa'  di intermediazione mobiliare di cui
all'art.  7,  comma  1,  e'  tenuta  a comunicare all'Amministrazione
finanziaria,  entro  il  31  marzo  ed  il 30 settembre di ogni anno,
secondo  le  modalita' previste dal decreto di cui all'art. 11, comma
4,  gli  elementi  di  cui  all'art.  7,  comma  2,  lettera  b), con
riferimento  ai  proventi  non  assoggettati  ad  imposta sostitutiva
percepiti   nel   semestre   solare   precedente,   implicitamente  o
esplicitamente:
    a) da soggetti non residenti;
    b)  da  soggetti  residenti,  limitatamente  a  quelli relativi a
titoli detenuti all'estero.
  3.  Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma
2  da  parte  della  banca e della societa' di intermediazione di cui
all'art.  7, comma 1, si applica la pena pecuniaria di lire cinquanta
milioni,  aumentata  di lire 500.000 per ciascun nominativo; nel caso
di  invio  con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria e'
ridotta a un quinto.