Art. 8. Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria 1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma 2 da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni, aumentata di lire 500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria e' ridotta a un quinto.