Art. 9 Intermediari non residenti 1. Sono equiparati alle banche e alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, gli enti e le societa' non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate. 2. Gli enti e le societa' di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti, che provvede: a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della societa' rappresentata; b) alla conservazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a); c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabilite particolari modalita' per l'assolvimento, da parte degli enti e delle societa' non residenti di cui al comma 1, degli adempimenti e degli obblighi previsti dagli articoli 7 e 8.