Art. 9
                     Intermediari non residenti

  1.  Sono  equiparati alle banche e alle societa' di intermediazione
mobiliare  di  cui  all'art.  7,  comma 1, gli enti e le societa' non
residenti  che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei
titoli  e  intrattengono  rapporti  diretti  con  il  Ministero delle
finanze - Dipartimento delle entrate.
  2.  Gli  enti e le societa' di cui al comma 1 devono nominare quali
rappresentante  ai  fini  dell'applicazione  del presente decreto una
banca  o  una  societa'  di  intermediazione mobiliare, residente nel
territorio  dello  Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia
di  banche  o  di  societa'  di  intermediazione mobiliare estere non
residenti, che provvede:
    a)  al  versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o
della societa' rappresentata;
    b)  alla  conservazione  della  documentazione di cui all'art. 7,
comma 2, lettera a);
    c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni
notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi
ed   altri   frutti  corrisposti  senza  l'applicazione  dell'imposta
sostitutiva, e dei relativi percettori.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, possono essere stabilite particolari modalita'
per  l'assolvimento,  da  parte  degli  enti  e  delle  societa'  non
residenti  di  cui  al  comma  1,  degli adempimenti e degli obblighi
previsti dagli articoli 7 e 8.