IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adeguare i canoni ed i contributi dovuti per l'esercizio di stazioni di radioamatore e di apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti: a) i canoni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore, di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214; b) i canoni di esercizio di stazioni ripetitrici del servizio di radioamatore; c) i contributi annuali per l'autorizzazione all'esercizio degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile e delle stazioni di base di cui all'articolo 334, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; d) il contributo annuale per il rilascio delle autorizzazioni al solo ascolto sulle gamme di frequenza riservate ai radioamatori di cui all'articolo 333, primo comma, del suddetto testo unico; e) i contributi per l'ammissione agli esami e per il rilascio di titoli senza esami per l'abilitazione all'esercizio di servizi radioelettrici in qualita' di operatore di cui all'articolo 344, ultimo comma, del medesimo testo unico.