IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  della  bancoposta  e  di  telecomunicazioni,  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di adeguare i
canoni  ed  i  contributi  dovuti  per  l'esercizio  di  stazioni  di
radioamatore  e  di  apparecchi  radioelettrici  ricetrasmittenti  di
debole potenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:
    a) i canoni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore,
di  cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214;
    b)  i canoni di esercizio di stazioni ripetitrici del servizio di
radioamatore;
    c)  i contributi annuali per l'autorizzazione all'esercizio degli
apparecchi  radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo
portatile  e  delle  stazioni  di base di cui all'articolo 334, primo
comma,  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  della  bancoposta  e  di  telecomunicazioni,  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
    d)  il contributo annuale per il rilascio delle autorizzazioni al
solo  ascolto  sulle  gamme di frequenza riservate ai radioamatori di
cui all'articolo 333, primo comma, del suddetto testo unico;
    e)  i contributi per l'ammissione agli esami e per il rilascio di
titoli  senza  esami  per  l'abilitazione  all'esercizio  di  servizi
radioelettrici  in  qualita'  di  operatore  di cui all'articolo 344,
ultimo comma, del medesimo testo unico.