Art. 2. 1. La commissione prevista dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'esame delle domande di iscrizione per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti e per la cancellazione degli iscritti e' convocata dal presidente, previa diramazione dell'ordine del giorno concernente gli argomenti posti all'esame. 2. La convocazione puo' essere disposta di volta in volta o a data fissa, secondo un calendario periodico, nonche' in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno. 3. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento di almeno tre componenti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza, a parita' di voti prevale quello del presidente.
Nota all'articolo 2: - Per il testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse.