Art. 2.
  1. La commissione prevista  dall'art.  32,  comma  2,  del  decreto
legislativo  15  novembre  1993, n. 507, per l'esame delle domande di
iscrizione per la revisione periodica della sussistenza dei requisiti
e per la cancellazione degli iscritti e'  convocata  dal  presidente,
previa  diramazione  dell'ordine del giorno concernente gli argomenti
posti all'esame.
  2. La convocazione puo' essere disposta di volta in volta o a  data
fissa,  secondo  un  calendario periodico, nonche' in tutti i casi in
cui il presidente lo ritenga opportuno.
  3. Le riunioni della commissione sono valide  con  l'intervento  di
almeno   tre   componenti  e  le  deliberazioni  vengono  adottate  a
maggioranza, a parita' di voti prevale quello del presidente.
 
          Nota all'articolo 2:
             - Per il testo dell'art. 32 del D.Lgs.  n.  507/1993  si
          veda in nota alle premesse.