Art. 3. 1. I componenti della commissione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, durano in carica per tre anni, i componenti non appartenenti al Ministero delle finanze possono essere confermati nell'incarico per non piu' di un triennio. 2. In caso di sostituzione di uno dei componenti della commissione nel corso del triennio, il sostituto dura in carica per il residuo periodo.
Nota all'articolo 3: - Per il testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse.