Art. 3.
  1. I componenti della commissione di cui all'art. 32, comma 2,  del
decreto  legislativo  15  novembre 1993, n. 507, durano in carica per
tre anni, i componenti non appartenenti al  Ministero  delle  finanze
possono essere confermati nell'incarico per non piu' di un triennio.
  2.  In caso di sostituzione di uno dei componenti della commissione
nel corso del triennio, il sostituto dura in carica  per  il  residuo
periodo.
 
          Nota all'articolo 3:
             -  Per  il  testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993 si
          veda in nota alle premesse.