Art. 4.
  1. Ai sensi dell'art. 32,  comma  2,  del  decreto  legislativo  15
novembre  1993,  n.  507,  la  commissione  provvede  all'esame delle
domande di iscrizione nell'albo e della  documentazione  allegata  al
fine  di  valutare il possesso da parte dei richiedenti dei requisiti
necessari ed esprime il proprio  parere  ai  fini  dell'adozione  del
provvedimento  di  cui  all'art. 33, comma 6, del predetto decreto n.
507 del 1993.
  2. La commissione provvede, ai sensi dell'art.  32,  comma  2,  del
decreto  legislativo 15 novembre 1993, n. 507, alla revisione annuale
della  sussistenza  dei  requisiti   necessari   per   il   permanere
dell'iscrizione.
  3.  La  commissione  provvede,  altresi',  ad  esprimere il proprio
parere in ordine alla cancellazione degli iscritti nell'albo.
 
          Nota all'art. 4:
             - Per il testo degli articoli 32  e  33  del  D.Lgs.  n.
          507/1993 si veda in nota alle premesse.