Art. 5. 1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, la Direzione centrale per la fiscalita' locale del Ministero delle finanze effettua indagini circa i requisiti morali, sulla idoneita' tecnico finanziaria a ben condurre la gestione del servizio e sulla inesistenza di cause di incompatibilita' nei confronti degli aspiranti all'iscrizione e degli iscritti nell'albo, anche sulla base delle richieste della commissione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 2. In relazione a quanto previsto nel comma 1, la Direzione centrale per la fiscalita' locale, dispone d'ufficio gli accertamenti necessari a verificare il possesso dei requisiti prescritti avvalendosi all'uopo degli uffici statali nonche', per il tramite delle competenti direzioni regionali delle entrate, delle informazioni fornite dalla Guardia di finanza.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse.