Art. 5.
  1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, la Direzione centrale per  la
fiscalita' locale del Ministero delle finanze effettua indagini circa
i  requisiti  morali,  sulla  idoneita'  tecnico  finanziaria  a  ben
condurre la gestione del servizio e sulla  inesistenza  di  cause  di
incompatibilita' nei confronti degli aspiranti all'iscrizione e degli
iscritti   nell'albo,   anche   sulla   base  delle  richieste  della
commissione di cui all'art. 32, comma 2, del decreto  legislativo  15
novembre 1993, n. 507.
  2.  In  relazione  a  quanto  previsto  nel  comma  1, la Direzione
centrale per la fiscalita' locale, dispone d'ufficio gli accertamenti
necessari  a  verificare  il  possesso   dei   requisiti   prescritti
avvalendosi  all'uopo  degli  uffici  statali nonche', per il tramite
delle   competenti   direzioni   regionali   delle   entrate,   delle
informazioni fornite dalla Guardia di finanza.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per  il  testo dell'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993 si
          veda in nota alle premesse.