Art. 7. 1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fisiche debbono produrre la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari prescritti e le dichiarazioni in ordine alle previste incompatibilita' in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e alle determinazioni di competenza della commissione, compilando apposito modulario. 2. Per ottenere l'iscrizione nell'albo le societa' di capitali debbono produrre la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari della societa', i requisiti tecnici dei legali rappresentanti della societa', i quali dovranno produrre anche le dichiarazioni in ordine alle previste incompatibilita' in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e alle determinazioni di competenza della commissione, nonche' l'elenco nominativo dei soci della societa', compilando apposito modulario. 3. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo puo' essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive.
Note all'art. 7: - Per il titolo del D.Lgs. n. 507/1993 si veda in nota alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme (per il testo dell'art. 4 si veda in nota all'art. 8): "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20". - Il D.P.R. n. 130/1994 approva il regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.