Art. 7.
  1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo le persone  fisiche  debbono
produrre  la  documentazione  necessaria a comprovare il possesso dei
requisiti tecnici e  finanziari  prescritti  e  le  dichiarazioni  in
ordine   alle   previste   incompatibilita'   in   conformita'   alle
disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e alle
determinazioni di competenza della commissione,  compilando  apposito
modulario.
  2.  Per  ottenere  l'iscrizione  nell'albo  le societa' di capitali
debbono  produrre  la  documentazione  necessaria  a  comprovare   il
possesso  dei  requisiti  tecnici  e  finanziari  della  societa',  i
requisiti tecnici dei legali rappresentanti della societa',  i  quali
dovranno  produrre  anche  le  dichiarazioni  in ordine alle previste
incompatibilita'  in  conformita'  alle  disposizioni   del   decreto
legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  e  alle determinazioni di
competenza della commissione, nonche' l'elenco  nominativo  dei  soci
della societa', compilando apposito modulario.
  3.  La  documentazione  da produrre per l'iscrizione nell'albo puo'
essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive.
 
          Note all'art. 7:
             - Per il titolo del D.Lgs. n. 507/1993 si veda  in  nota
          alle premesse.
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2 della legge n.
          15/1968, recante norme sulla documentazione  amministrativa
          e  sulla  legalizzazione  e autenticazione di firme (per il
          testo dell'art. 4 si veda in nota all'art. 8):
             "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). -
          La  data  ed  il  luogo  di  nascita,  la   residenza,   la
          cittadinanza,  il  godimento dei diritti politici, lo stato
          di celibe,  coniugato  o  vedovo,  lo  stato  di  famiglia,
          l'esistenza  in vita, la nascita del figlio, il decesso del
          coniuge, dell'ascendente o discendente, la  posizione  agli
          effetti  degli  obblighi  militari e l'iscrizione in albi o
          elenchi  tenuti   dalla   pubblica   amministrazione   sono
          comprovati   con   dichiarazioni,  anche  contestuali  alla
          istanza,  sottoscritte  dall'interessato  e   prodotte   in
          sostituzione delle normali certificazioni.
             La   sottoscrizione   delle  dichiarazioni  deve  essere
          autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".
             - Il D.P.R. n. 130/1994 approva il  regolamento  recante
          norme  attuative  della  legge  4  gennaio 1968, n. 15, con
          particolare riferimento all'art. 3 e ad altre  disposizioni
          in materia di dichiarazioni sostitutive.