Art. 4.
Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per
   il riordino della legislazione in materia portuale.
 1.  La lettera m) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente:
   "  m)  assicura  la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede,
con  l'intervento  del Servizio escavazione porti di cui all'articolo
26,  e,  in  via subordinata, con le modalita' di cui all'articolo 6,
comma   5,  al  mantenimento  dei  fondali  sulla  base  di  progetti
sottoposti  al visto del competente ufficio speciale del genio civile
per  le  opere  marittime,  nel rispetto della normativa sulla tutela
ambientale,  anche adottando, nei casi indifferibili di necessita' ed
urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;".
  2.  Al  comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
   "l-bis)  un  rappresentante delle imprese ferroviarie operante nei
porti, nominato dal presidente dell'autorita' portuale.".
  3.  L'ultimo  periodo  del  comma 3 dell'articolo 23 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
  "Tali societa' ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni,
sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorita' il
personale di cui al presente comma.".
  4.  Il comma 7 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e' sostituito dal seguente:
  "  7.  Entro il 30 settembre 1996 il Governo provvede alla verifica
degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti
in materia di mobilita' e di pensionamento anticipato.".