IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  che
prevede  l'estensione  dell'assicurazione  generale  obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, attraverso  l'iscrizione
in  apposita  gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti
che  svolgono  abitualmente  ancorche'  non  in  via  esclusiva,   le
attivita'  di  cui  all'art.  49,  commi 1 e 2, lettera a), del testo
unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni, nonche' dei soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di
incaricato alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11
giugno 1971, n. 426;
  Visto  l'art.  2,  commi 27, 28 e 29, della legge 8 agosto 1995, n.
335, che disciplina i contenuti del  connesso  obbligo  contributivo,
con   riferimento   alla  qualificazione  del  reddito,  alla  misura
percentuale della relativa contribuzione,  nonche'  agli  adempimenti
che  ai  fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed
ai committenti dell'attivita' espletata;
  Visto l'art. 2, comma 31, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  che
stabilisce,  per i soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai
commi 26 e seguenti del medesimo  art.  2,  l'applicazione  esclusiva
delle  disposizioni  in  materia di accesso e calcolo del trattamento
pensionistico previsto dalla legge 8  agosto  1995,  n.  335,  per  i
lavoratori  iscritti  per  la  prima  volta  alle forme di previdenza
obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995;
  Visto l'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  che
attribuisce  al  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, il compito di definire l'assetto
organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo
di cui ai commi 26 e seguenti del medesimo art. 2, in base alla legge
9 marzo 1989, n. 88, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.  479,
e  alla  legge  2  agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed
integrazioni,  secondo  criteri   di   adeguamento   alla   specifica
disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  4  del  decreto-legge  28  marzo  1996,  n. 166, che
differisce i termini di decorrenza dell'obbligo di  cui  all'art.  2,
comma  26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e regolamenta in materia
contributiva;
  Ritenuto  che   relativamente   alla   definizione   del   rapporto
assicurativo,  in  ossequio  alle  indicazioni contenute nell'art. 2,
comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  per  la  disciplina  di
tale rapporto si debba tener conto da una parte delle connotazioni di
specificita'  delle  attivita'  considerate, spesso caratterizzate da
precarieta' e dalla esiguita'  del  reddito  prodotto,  e  dall'altra
dell'esigenza  di  assicurare l'effettivita' della tutela ai soggetti
gia'  in  eta'  avanzata   rispetto   alla   soglia   anagrafica   di
determinazione della quiescenza lavorativa;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
  Ritenuto di non poter accogliere il rilievo formulato dal  predetto
consesso  relativo  alla  disposizione di cui all'art. 1, comma 1, in
quanto il riferimento alla misura del 10 per cento non  e'  meramente
ripetitivo  del  disposto dell'art. 2, comma 29, della legge 8 agosto
1995, n. 335, ma concerne l'aliquota di computo di  cui  all'art.  1,
comma 8, della legge stessa;
  Ritenuto,  altresi',  di  non  poter accogliere il rilievo avanzato
dall'Organo consultivo sulla disciplina della prosecuzione volontaria
di cui all'art. 5 in quanto tale disposizione regola,  comunque,  gli
effetti  che l'obbligo contributivo disciplinato dal presente decreto
determina sul soggetto tenuto all'obbligo predetto che gia' sia stato
ammesso  alla  presecuzione  volontaria   presso   diversa   gestione
obbligatoria;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
eseguita con atto del 22 aprile 1996, n. 9PS/81059;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                                Art. 1.
  1. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335,  gli  iscritti  alla
gestione  pensionistica  dei  lavoratori  autonomi di cui all'art. 2,
comma 26,  della  predetta  legge  hanno  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia,  alla pensione di inabilita', all'assegno di invalidita' e
alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per  la
gestione  previdenziale  degli esercenti attivita' commerciali di cui
alla legge 2 agosto 1990, n. 233. I trattamenti sono liquidati con il
sistema contributivo e l'aliquota di  computo,  di  cui  all'art.  1,
comma  8,  della  predetta legge n. 335 del 1995, e' stabilita' nella
misura del 10 per cento.
  2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono  i  requisiti
per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarita'
di  un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori  dipendenti,  delle  forme  esclusive  e sostitutive della
medesima, delle gestioni speciali dei  lavoratori  autonomi,  di  cui
alla  legge  n.  233  del  1990, nonche' delle gestioni previdenziali
obbligatorie   dei   liberi   professionisti   hanno   diritto   alla
liquidazione  della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreche'
in possesso del requisito di eta' di cui all'art. 1, comma 20,  della
legge n. 335 del 1995.
  3.  I  contributi  versati  nella  gestione  separata  per  periodi
successivi alla data di decorrenza  della  pensione  a  carico  della
gestione  stessa  danno  titolo  a  un  supplemento  di  pensione. La
liquidazione del supplemento puo' essere richiesta per la prima volta
quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della  pensione
e,  successivamente,  dopo  cinque  anni dalla data di decorrenza del
precedente supplemento.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
          1995,  n.    335,  e'  il  seguente: "26. A decorrere dal 1
          gennaio  1996,  sono  tenuti  all'iscrizione   presso   una
          apposita  Gestione  separata,  presso l'INPS, e finalizzata
          all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
          esercitano  per   professione   abituale,   ancorche'   non
          esclusiva,  attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1
          dell'art. 49 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   nonche'   i   titolari   di   rapporti   di
          collaborazione coordinata e continuativa, di cui  al  comma
          2,  lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli
          incaricati alla vendita a  domicilio  di  cui  all'art.  36
          della   legge  11  giugno  1971,  n.    426.  Sono  esclusi
          dall'obbligo i soggetti assegnatari  di  borse  di  studio,
          limitatamente alla relativa attivita'".
            -  Il  testo  dell'art.  49, commi 1 e 2, lettera a), del
          testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          e' il seguente:
             "1.  Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e  professioni  si  intende  l'esercizio  per   professione
          abituale,  ancorche'  non esclusiva, di attivita' di lavoro
          autonomo  diverse  da  quelle  considerate  nel  capo   VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera
          c) del comma 3 dell'art. 5.
             2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
               a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore,
          sindaco  o  revisore di societa', associazioni e altri enti
          con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione  a
          giornali,    riviste,    enciclopedie   e   simili,   dalla
          partecipazione a collegi e commissioni e da altri  rapporti
          di collaborazione coordinata e continuativa. Si considerano
          tali  i  rapporti  aventi  per  oggetto  la  prestazione di
          attivita',  non   rientranti   nell'oggetto   dell'arte   o
          professione  esercitata dal contribuente ai sensi del comma
          1, che pur avendo  contenuto  intrinsecamente  artistico  o
          professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a
          favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
          unitario  e continuativo senza impiego di mezzi organizzati
          e con retribuzione periodica prestabilita".
             - Il testo dell'art. 36 della legge 11 giugno  1971,  n.
          426, e' il seguente:
             "La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio
          e'  soggetta  alle  norme  di  cui al capo I della presente
          legge.
             Per  gli  incaricati  delle ditte esercenti la vendita a
          domicilio, le ditte debbono  comunicare  gli  elenchi  alle
          autorita'  di pubblica sicurezza competenti per territorio,
          le quali possono negare l'autorizzazione per  gravi  motivi
          di  natura penale. Analoga autorizzazione e' prescritta per
          coloro che sono  incaricati  dell'esibizione  di  campioni,
          dell'illustrazione  di  cataloghi  e di ogni altra forma di
          propaganda commerciale effettuata a domicilio.
             Le  ditte  interessate  rilasciano   un   tesserino   di
          riconoscimento  alle  persone  incaricate e rispondono agli
          effetti civili dell'attivita' delle stesse.
             Le vendite  di  cui  sopra  debbono  essere  coperte  da
          assicurazione   per   eventuali  danni  ai  consumatori.  I
          prodotti debbono comunque essere  coperti  da  garanzia  e,
          qualora  non  corrispondano all'ordinazione, debbono essere
          sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.
             Le modalita' di svolgimento delle attivita'  di  cui  ai
          commi  precedenti  saranno  stabilite  dal  regolamento  di
          esecuzione della presente legge".
             - Il testo dei commi 27, 28,  e  29  dell'art.  2  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e' il seguente:
             "27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
          26  comunicano  all'INPS,  entro il 31 gennaio 1996, ovvero
          dalla  data  di  inizio   dell'attivita'   lavorativa,   se
          posteriore,  la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
          dati anagrafici, il numero di codice fiscale e  il  proprio
          domicilio.
             28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600,  che  corrispondono  compensi  comunque  denominati
          anche   sotto   forma  di  partecipazione  agli  utili  per
          prestazioni di lavoro autonomo di  cui  al  comma  26  sono
          tenuti  ad  inoltrare  all'INPS,  nei termini stabiliti nel
          quarto comma dell'art. 9 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello
          770-D,  con  esclusione dei dati relativi ai percettori dei
          redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da
          b) a f), e nel comma 3 dell'art. 49 del testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
             29. Il contributo alla gestione separata di cui al comma
          26  e'  dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed
          e' applicato sul reddito delle  attivita'  determinato  con
          gli  stessi  criteri  stabiliti  ai  fini  dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa
          dichiarazione annuale  dei  redditi  e  dagli  accertamenti
          definitivi.  Hanno  diritto  all'accreditamento  di tutti i
          contributi mensili relativi a ciascun anno  solare  cui  si
          riferisce  il versamento i soggetti che abbiano corrisposto
          un contributo di importo non inferiore a  quello  calcolato
          sul  minimale  di  reddito  stabilito dall'art. 1, comma 3,
          della  legge  2  agosto  1990,   n.   233,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  In  caso di contribuzione
          annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da
          accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
          I   contributi   come  sopra  determinati  sono  attribuiti
          temporalmente   dall'inizio   dell'anno   solare   fino   a
          concorrenza  di  dodici  mesi  nell'anno.  Il contributo e'
          adeguato con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  di concerto con il Ministro del tesoro
          sentito l'organo di gestione come  definito  ai  sensi  del
          comma 32".
             -  Il  testo  dell'art. 2, comma 31 della legge 8 agosto
          1995, n.   335, e' il seguente:  "31.  Ai  soggetti  tenuti
          all'obbligo  contributivo  di cui ai commi 26 e seguenti si
          applicano esclusivamente  le  disposizioni  in  materia  di
          requisiti    di   accesso   e   calcolo   del   trattamento
          pensionistico  previsti  dalla   presente   legge   per   i
          lavoratori  iscritti  per  la  prima  volta  alle  forme di
          previdenza successivamente al 31 dicembre 1995".
             - La legge 8 agosto 1995, n. 335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico  obbligatorio  e complementare) e' pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  190
          del 16 agosto 1995.
             -  Il  testo dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto
          1995, n.   335,  e'  il  seguente:  "32.  Con  decreto  del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale di concerto
          con il  Ministro  del  tesoro,  l'assetto  organizzativo  e
          funzionale  della  gestione  e del rapporto assicurativo di
          cui ai commi 26 e seguenti  e'  definito,  per  quanto  non
          diversamente  disposto  dai  medesimi  commi,  in base alla
          legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno
          1994, n. 479, e  alla  legge  2  agosto  1990,  n.  233,  e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, secondo criteri
          di  adeguamento  alla  specifica   disciplina,   anche   in
          riferimento   alla   fase  di  prima  applicazione.    Sono
          abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994,  le  disposizioni
          di  cui  ai  commi  11,  12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537".
             -  La  legge  9  marzo  1989,  n.  88  (Ristrutturazione
          dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni   sul   lavoro)   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 17 del 13 marzo 1989.
             -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.   479
          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          riordino  e  soppressione  di enti pubblici di previdenza e
          assistenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.   178
          del 1 agosto 1994.
             -   La   legge  2  agosto  1990,  n.  233  "Riforma  dei
          trattamenti  pensionistici  dei  lavoratori  autonomi"   e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 188 del 13 agosto
          1990.
             - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23  agosto
          1988, n.  400, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale
          possono   essere  adottati  regolamenti  nelle  materie  di
          competenza del Ministro  o  di  autorita'  sottordinate  al
          Ministro,  quando  la  legge  espressamente conferisca tale
          potere. Tali regolamenti per materie di competenza di  piu'
          ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, prima della loro emanazione".
             -  Il  testo dell'art. 4 del D.L. 28 marzo 1996, n. 166,
          e' il seguente:
             "1. La decorrenza dell'obbligo di cui all'art. 2,  comma
          26,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e' differita al 30
          giugno 1996 per coloro  che  risultano  gia'  pensionati  o
          iscritti  a forme pensionistiche obbligatorie e al 1 aprile
          1996 per coloro che risultano non  iscritti  alle  predette
          forme,   per   gli   stessi  soggetti  il  termine  per  la
          comunicazione di cui all'art. 2,  comma  27,  della  citata
          legge   n.   335  del  1995,  e'  ulteriormente  differito,
          rispettivamente al 31 luglio 1996 e al 30 aprile 1996.
             2. E' istituito, quale  organo  dell'Istituto  nazionale
          della previdenza sociale (INPS), il Comitato amministratore
          della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui
          al  comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          composto da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro
          rappresentanti dei  committenti,  che  contribuiscono  alla
          gestione,  nominati  con  decreto del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale su designazione  delle  rispettive
          associazioni  di  categoria  piu' rappresentative a livello
          nazionale e  da  un  rappresentante,  rispettivamente,  del
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e del
          Ministero del tesoro. Il presidente del Comitato e'  eletto
          dal  Comitato  stesso  tra  i  propri  membri.  Il Comitato
          amministratore svolge nell'ambito della gestione i medesimi
          compiti indicati nell'art. 36 della legge 9 marzo 1989,  n.
          88, e successive modificazioni ed integrazioni, e decide in
          unica  istanza  i  ricorsi  in materia di prestazioni. Fino
          alla costituzione del  predetto  Comitato,  da  effettuarsi
          entro il 30 giugno 1996, le sue funzioni sono esercitate da
          un  commissario  nominato  dal  Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
             3. I soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo  di
          cui all'art. 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  fermo restando, l'obbligo
          del versamento alla gestione separata di cui  al  comma  26
          dell'art.  2  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  del
          contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi
          netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche e degli
          accertamenti definitivi,  hanno  titolo  ad  addebitare  ai
          committenti,  in  via  definitiva,  una  percentuale  nella
          misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi.
             4.  Il  versamento di cui al comma 3 e' effettuato entro
          il limite del massimale contributivo annuo di cui  all'art.
          2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995, secondo le
          modalita' stabilite dall'INPS, alle seguenti scadenze:
               a)  entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del
          contributo dovuto, nella misura corrispondente  al  40  per
          cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo di
          cui  al  comma 3 risultanti dalla dichiarazione dei redditi
          relativa   all'anno   precedente   e   dagli   accertamenti
          definitivi;
               b)  entro  il  30 novembre di ciascun anno, in acconto
          del contributo dovuto, nella misura  corrispondente  al  40
          per   cento  dell'importo  dovuto  sui  redditi  di  lavoro
          autonomo di cui al comma 3 risultanti  dalla  dichiarazione
          dei   redditi   relativa   all'anno   precedente   e  dagli
          accertamenti definitivi;
               c) entro il 31 maggio di ciascun  anno,  a  saldo  del
          contributo  dovuto per il periodo compreso tra il 1 gennaio
          ed il 31 dicembre dell'anno precedente.
             5. Qualora all'atto della determinazione  del  saldo  di
          cui al comma 4, lettera c), risultano gia' versati all'INPS
          somme superiori al 10 per cento dei redditi netti di cui al
          comma  3,  l'eccedenza  viene contabilizzata dall'INPS come
          acconto  degli  eventuali  importi  dovuti   dai   soggetti
          assicurati  nell'anno  successivo. Su richiesta l'eccedenza
          e' restituita dall'INPS agli  assicurati  con  applicazione
          degli   interessi  nella  misura  e  secondo  le  modalita'
          stabilite dall'art. 44 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
             6.  Per  l'anno  1996,  i versamenti a titolo di acconto
          devono essere effettuati sulla base dei redditi  dichiarati
          ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per
          l'anno 1995 rideterminati  proporzionalmente  in  relazione
          alla   decorrenza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1.  Il
          versamento a saldo del contributo dovuto  per  l'anno  1996
          deve  essere  calcolato  escludendo  i  ricavi  relativi  a
          fatture emesse fino alle date di  decorrenza  del  predetto
          obbligo e riscosse in periodi successivi".
             -  Il  testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995, n.  335, e' sopra riportato.
             - Il testo dell'art. 2, comma 32, della legge  8  agosto
          1995, n.  335, e' sopra riportato.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8
          agosto 1995, n. 335, e' riportato nelle note alle premesse.
             - Il testo dell'art. 1, comma 8, della  legge  8  agosto
          1995,   n.    335,  e'  il  seguente:  "8.  Ai  fini  della
          determinazione del  montante  contributivo  individuale  si
          applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi
          che  danno  luogo  a versamenti, ad accrediti o ad obblighi
          contributivi e la contribuzione cosi' ottenuta si  rivaluta
          su  base  composta  al  31  dicembre  di  ciascun anno, con
          esclusione della contribuzione dello stesso anno, al  tasso
          di capitalizzazione".
             -  Il  testo  dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n.
          1338, e' il seguente: "L'assicurato cui sia stata liquidata
          o per il quale, sussistendo il  relativo  diritto,  sia  in
          corso   di   liquidazione   la  pensione  a  carico  di  un
          trattamento di  previdenza  sostitutiva  dell'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti o che ne comporti l'esclusione o  l'esonero,  ha
          facolta'  di  chiedere  la  liquidazione  di  una  pensione
          supplementare in base ai contributi versati  o  accreditati
          nell'assicurazione  stessa  qualora  detti  contributi  non
          siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.
             Il diritto alla pensione  supplementare  e'  subordinato
          alla  condizione  che  il richiedente abbia compiuto l'eta'
          stabilita per il pensionamento  di  vecchiaia  dalle  norme
          dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido
          ai  sensi  dell'art.  10  del regio decreto-legge 14 aprile
          1939, n. 636.
             La pensione supplementare:
               a) decorre dal 1 giorno del mese successivo  a  quello
          di presentazione della relativa domanda;
               b)  si  determina  applicando  ai contributi di cui al
          primo comma la percentuale indicata nel  quarto  comma  del
          precedente art. 4 e moltiplicando il risultante importo per
          il  coefficiente  in  vigore ai fini dell'adeguamento delle
          pensioni;
               c) e' aumentata di un decimo del suo importo per  ogni
          figlio  per  il  quale  sussistano  le condizioni stabilite
          dall'art. 12, sub art. 2, della legge  4  aprile  1952,  n.
          218;
               d)  e' maggiorata ai sensi dell'art. 3 della precitata
          legge n.  218.
             I contributi  versati  successivamente  alla  decorrenza
          della  pensione  supplementare danno diritto ai supplementi
          di cui al precedente art. 4.
             La pensione supplementare  e  gli  eventuali  successivi
          supplementi  sono  a carico dell'assicurazione obbligatoria
          per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  del
          relativo  Fondo  di adeguamento e sono riversibili, in caso
          di morte del pensionato, secondo le  norme  della  predetta
          assicurazione.
             In  caso  di  morte  di  pensionato  dei  trattamenti di
          previdenza indicati nel primo comma del presente  articolo,
          o  di  iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui
          versati nell'assicurazione generale obbligatoria,  ove  non
          abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione autonoma
          o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar
          luogo  a  liquidazione  di  pensione  autonoma a favore dei
          superstiti  secondo  le  norme  dell'assicurazione  stessa,
          danno  diritto  ad  una pensione supplementare indiretta da
          calcolarsi sulla base della pensione supplementare  diretta
          che sarebbe spettata al dante causa.
             Qualora  dopo la decorrenza della pensione supplementare
          diretta risultino versati altri contributi che non  abbiano
          dato  luogo  a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini
          della  determinazione  della  pensione   supplementare   ai
          superstiti.
             E'  abrogata  ogni altra diversa disposizione in materia
          di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  pertinenti a pensionati a carico delle forme di
          previdenza indicate nel primo comma".
             - Il testo dell'art. 1, comma 20, della legge  8  agosto
          1995,  n.    335,  e'  il  seguente:  "20.  Il diritto alla
          pensione  di  cui  al  comma  19,  previa  risoluzione  del
          rapporto   di   lavoro,   si  consegue  al  compimento  del
          cinquasettesimo anno di eta', a  condizione  che  risultino
          versati  e  accreditati  in  favore  dell'assicurato almeno
          cinque anni di  contribuzione  effettiva  e  che  l'importo
          della  pensione  risulti  essere  non inferiore a 1,2 volte
          l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e
          7.  Si  prescinde  dal  predetto  requisito  anagrafico  al
          raggiungimento dell'anzianita' contributiva non inferiore a
          40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo,
          nonche' dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di
          eta'.  Qualora  non  sussistano  i requisiti assicurativi e
          contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte
          dell'assicurato, ai medesimi superstiti,  che  non  abbiano
          diritto  a  rendite  per  infortunio  sul lavoro o malattia
          professionale in conseguenza del predetto evento e  che  si
          trovino  nelle  condizioni  reddituali di cui all'art.   3,
          comma  6,  compete  una   indennita'   una   tantum,   pari
          all'ammontare  dell'assegno  di cui al citato art. 3, comma
          6,  moltiplicato  per  il  numero   delle   annualita'   di
          contribuzione  accreditata  a  favore  dell'assicurato,  da
          ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la
          pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno,  la
          predetta   indennita'  e'  calcolata  in  proporzione  alle
          settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del  lavoro
          e  della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
          tesoro, determina, con decreto, le modalita'  e  i  termini
          per il conseguimento dell'indennita'".