Art. 3.
  1. Gli iscritti alla  gestione  separata  che  possono  far  valere
periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti, le forme  esclusive  e  sostitutive  della  medesima,  le
gestioni  pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.
233 del 1990 hanno facolta' di chiedere  nell'ambito  della  gestione
separata  il  computo  dei predetti contributi, ai fini del diritto e
della misura della pensione a  carico  della  gestione  stessa,  alle
condizioni  previste  per  la  facolta' di opzione di cui all'art. 1,
comma 23, della legge n. 335 del 1995.
 
          Nota all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 1, comma 23, della legge  8  agosto
          1995, n.  335, e' il seguente: "23. Per i lavoratori di cui
          ai  commi 12 e 13, la pensione e' conseguibile a condizione
          della sussistenza dei requisiti di anzianita'  contributiva
          e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal
          fine  resta  confermata  in  via transitoria come integrata
          dalla  presente  legge.  Ai  medesimi  lavoratori  e'  data
          facolta'  di  optare  per  la  liquidazione del trattamento
          pensionistico esclusivamente  con  le  regole  del  sistema
          contributivo,  ivi comprese quelle relative ai requisiti di
          accesso alla prestazione di cui al comma 19,  a  condizione
          che  abbiano  maturato  un'anzianita'  contributiva  pari o
          superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel  sistema
          medesimo".