Art. 4. 1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano gia' pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attivita' lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995: a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di eta', hanno facolta' di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto; b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di eta', possono richiedere la cancellazione dalla gestione. 2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di eta' alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attivita' lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45.
Note all'art. 4: - Il testo di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, e' il seguente: "Ai fini di cui all'art. 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento".