Art. 5. 1. Fermo restando l'obbligo contributivo alla gestione di cui all'art. 1, i soggetti gia' autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie possono proseguire tale contribuzione volontaria al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 maggio 1996 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU Il Ministro del tesoro DINI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1996 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 149