Art. 19. 1. Al comma 1 dell'art. 77 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' con le modalita' di cui all'art. 37 per le fattispecie ivi previste".
Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 77 del citato D.Lgs. n. 77/1995, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 77 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non sia stato fatto validamente fronte con le modalita' di cui all'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e non si possa fare validamente fronte con le modalita' di cui all'art. 36 nonche' con le modalita' di cui all'art. 37 per le fattispecie ivi previste".