Art. 19.
  1.  Al  comma  1  dell'art.  77 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  nonche'
con le modalita' di cui all'art. 37 per le fattispecie ivi previste".
 
          Nota all'art. 19:
             -  Il  testo  dell'art. 77 del citato D.Lgs. n. 77/1995,
          come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art. 77 (Dissesto finanziario). - 1.  Si  ha  stato  di
          dissesto   finanziario   se   l'ente   non  puo'  garantire
          l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
          ovvero  esistono  nei  confronti  dell'ente  locale crediti
          liquidi ed esigibili di  terzi  cui  non  sia  stato  fatto
          validamente  fronte con le modalita' di cui all'art. 24 del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e non si
          possa  fare  validamente  fronte  con  le  modalita' di cui
          all'art. 36 nonche' con le modalita' di cui all'art. 37 per
          le fattispecie ivi previste".