Art. 4.
  1.  Al  comma  3  dell'art.  11 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, le parole: "con popolazione inferiore a 20.000 abitanti"
sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione inferiore  a  15.000
abitanti e per le comunita' montane".
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  11 del citato D.Lgs n. 77/1995,
          come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art. 11 (Piano esecutivo di gestione). - 1. Sulla  base
          del   bilancio   di   previsione   annuale  deliberato  dal
          consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima  dell'inizio
          dell'esercizio,    il    piano   esecutivo   di   gestione,
          determinando gli obiettivi di  gestione  ed  affidando  gli
          stessi,    unitamente   alle   dotazioni   necessarie,   ai
          responsabili dei servizi.
             2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore
          graduazione delle risorse  dell'entrata  in  capitoli,  dei
          servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
             3.  L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo
          e'  facoltativa  per  gli  enti  locali   con   popolazione
          inferiore a 15.000 abitanti e per le comunita' montane".