Art. 10. Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona 1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonche' per fronteggiare le necessita' conseguenti alle calamita' naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505; e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonche' le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996.