Art. 10.
         Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona
  1.  Al  fine  della  realizzazione  degli interventi previsti dagli
accordi  di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del
31  marzo  1993  relativi  a  Toscana,  Liguria e Marche, nonche' per
fronteggiare le necessita' conseguenti alle calamita' naturali di cui
alle  leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505; e 31 dicembre 1991, n.
433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato
di  previsione  del  Ministero  dei trasporti e della navigazione per
l'anno   finanziario   1994,  nonche'  le  somme  iscritte  in  conto
competenza  ed  in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533,
7538  e  7542  dello  stato  di  previsione  del Ministero dei lavori
pubblici  per  l'anno  finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre
1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996.