Art. 14.
                  Modifiche agli articoli 179 e 181
                    del codice della navigazione
  1.  Al  primo  comma dell'articolo 179 del codice della navigazione
dopo  la  parola:  "comunicazione"  sono inserite le seguenti: ", che
potra' essere trasmessa anche con mezzi elettronici".
  2.  Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione
dopo  le parole: "da consegnarsi," sono inserite le seguenti: ", o da
trasmettersi con mezzi elettronici,".
  3.  Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione
e' sostituito dal seguente:
  "Il  rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del
visto  -  con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione
integrativa  di  partenza  che viene consegnata in copia, o trasmessa
con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.".