Art. 15.
Istituzione   del   titolo   professionale   di   conduttore  per  le
   imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime
   ed interne.
  1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130
e  134  del  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo  1942,  n.  327,  sono  istituiti,  rispettivamente,  il titolo
professionale  marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto
adibite  al  noleggio,  nonche' il titolo professionale di conduttore
per  le  imbarcazioni  da  diporto  adibite  al  noleggio nelle acque
interne  e  promiscue ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per la
navigazione  interna,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.
  2.  Per  conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore
per  le  imbarcazioni  da  diporto  adibite  al  noleggio occorrono i
seguenti requisiti:
    a) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare;
    b) aver compiuto i 21 anni di eta';
    c) aver assolto l'obbligo scolastico;
    d) essere in possesso del certificato limitato RTF;
    e)  essere  in  possesso  delle  abilitazioni  al  comando  delle
imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di
cui  all'articolo  20,  primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n.
50,  e  successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando
di  navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo;
le suddette patenti devono essere in regolare corso di validita';
    f)  non  aver  riportato condanne per i reati di cui all'articolo
238,  primo  comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice
della   navigazione,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
    g)    aver    sostenuto,   con   esito   favorevole,   un   esame
teorico-pratico,  concernente  l'equipaggio  della  nave,  diritti  e
doveri  del  comandante,  contratti  di utilizzazione delle unita' da
diporto,  navigazione  e  manovra,  impiego  dei  mezzi antincendio e
salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.
  3.   Le   sessioni   di  esame  per  il  conseguimento  del  titolo
professionale di cui al comma 2, sono tenute nelle sedi e nei periodi
indicati  dall'articolo  283  del  regolamento  per  l'esecuzione del
codice  della navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  15  febbraio  1952,  n.  328.  La commissione di esame e'
composta  dai  membri  previsti  per  gli  esami  relativi  al titolo
professionale di capo barca per il traffico nello Stato, integrata da
un  esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o
dalla Lega navale italiana.
  4.  Per  conseguire  il  titolo  professionale di conduttore per le
imbarcazioni  da  diporto  adibite  al noleggio nelle acque interne e
promiscue occorrono i seguenti requisiti:
    a)  essere  iscritto  nella  terza  categoria del personale nelle
acque interne;
    b) aver compiuto i 21 anni di eta';
    c) aver assolto l'obbligo scolastico;
    d)  essere  in  possesso  delle  abilitazioni  al  comando  delle
imbarcazioni  da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di
cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni  ed  integrazioni; le suddette patenti devono essere in
regolare corso di validita';
    e)  non  aver  riportato condanne per i reati di cui all'articolo
49,  primo  comma,  n. 4, del regolamento per la navigazione interna,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949,
n. 631;
    f)    aver    sostenuto,   con   esito   favorevole,   un   esame
teorico-pratico,  concernente  l'equipaggio  della  nave,  diritti  e
doveri  del  comandante,  contratti  di utilizzazione delle unita' da
diporto,  navigazione  e  manovra,  impiego  dei  mezzi antincendio e
salvataggio, segnalazioni di soccorso, nozioni di primo soccorso.
  5.   Le   sessioni   di  esame  per  il  conseguimento  del  titolo
professionale di cui al comma 4, sono tenute nelle sedi e nei periodi
indicati  per  gli esami di capitano e capo timoniere. La commissione
di  esame e' composta dai membri previsti per gli esami di capitano e
per  capo  timoniere, integrata da un esperto velista designato dalla
Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.
  6.   Il   titolo  professionale  marittimo  di  conduttore  per  le
imbarcazioni  da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle
imbarcazioni  da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o
senza  motore  ausiliario,  per  la navigazione nelle acque marittime
senza  alcun  limite  di  distanza  dalla  costa, nonche' nelle acque
interne.
  7.  Il  titolo  professionale  di conduttore per le imbarcazioni da
diporto  adibite  al noleggio nelle acque interne e promiscue abilita
al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore
o  a  vela,  con  o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle
acque interne e promiscue.
  8.  Coloro  che  abbiano esercitato il comando di unita' da diporto
adibite al noleggio per un periodo di almeno tre mesi complessivi nel
triennio  antecedente  la  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto  e  siano in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 o 4,
possono  conseguire, senza esami, il rispettivo titolo professionale;
il   periodo  sopramenzionato  deve  risultare  da  una  attestazione
rilasciata  dal  soggetto  autorizzato  ad  esercitare l'attivita' di
noleggio  delle  unita' da diporto sulle quali l'interessato e' stato
imbarcato.  Il  titolo  professionale  deve  essere  conseguito entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  9.  Gli  ufficiali  del  Corpo  dello  stato  maggiore della Marina
militare,  gli  ufficiali  del  Corpo delle capitanerie di porto, gli
ufficiali  del  Corpo della guardia di finanza, i sottufficiali delle
Forze  armate,  dei  Corpi armati dello Stato e dei Vigili del fuoco,
abilitati  al  comando  delle  unita' navali, entro cinque anni dalla
data  di  cessazione dal servizio, possono conseguire, senza esami, i
titoli professionali di cui ai commi 2 o 4, purche' abbiano gli altri
requisiti previsti dai detti commi.
  10.  Fatto  salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che
sono  in possesso dei titoli professionali marittimi per i servizi di
coperta,  di  cui  all'articolo  123  del  codice  della navigazione,
possono  comandare  e  condurre  imbarcazioni  da diporto, adibite al
noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.