Art. 18.
       Barriere architettoniche negli impianti di balneazione
  1.  Il  termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre  1993,  n.  400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, e' prorogato al 31 dicembre 1995.
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.
  3.  All'esecuzione  delle  opere  edilizie  dirette a realizzare la
visitabilita'  degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23,
comma  3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n. 104, si applicano gli
articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.