Art. 23. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 giugno 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica VISCO, Ministro delle finanze DI PIETRO, Ministro dei lavori pubblici BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali TURCO, Ministro per la solidarieta' sociale Visto, il Guardasigilli: FLICK