Art. 6. Decimi di senseria 1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorche' per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformita' di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.