Art. 6.
                         Decimi di senseria
  1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi,
ancorche'  per  il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria
di  piazza,  al  personale delle agenzie marittime, in conformita' di
usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti
a   contribuzione   previdenziale  e  assistenziale  obbligatoria.  I
versamenti  contributivi  sui  predetti  emolumenti  restano  salvi e
conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.