Art. 9.
               Interventi a favore del porto di Genova
  1.  Per  l'esecuzione  di  lavori di ripristino delle opere e degli
impianti  del  porto  di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale
del  31  agosto 1994 e del 14 settembre 1994, e' autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi per l'anno 1995.
  2.  L'organizzazione  portuale  di  Genova  provvede, con procedura
d'urgenza,   agli   adempimenti  conseguenti  alla  esecuzione  degli
interventi  di  cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di
lavori pubblici.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente articolo si
provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  dei lavori pubblici per l'anno
1995.