Art. 3. 1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale. 2. Nell'ultima pagina del registro il direttore indica il numero dei fogli di cui e' composto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 maggio 1996 Il Ministro: TREU Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1996 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 237