Art. 3.
  1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere  numerato
e  vidimato in ciascun foglio dal direttore generale della previdenza
ed assistenza sociale.
  2. Nell'ultima pagina del registro il direttore  indica  il  numero
dei fogli di cui e' composto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 2 maggio 1996
                                                    Il Ministro: TREU
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
 Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1996
 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 237