Art. 2. 1. Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio di attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e che abbiano altresi' conseguito, alla data fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato, in conformita' al disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264. 2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della legge 4 gennaio 1994, n. 11, produrranno in sostituzione del diploma di istruzione superiore di secondo grado l'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 del medesimo art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 11.