Art. 2.
  1.  Sono  ammessi  a  sostenere  gli  esami  per  il  conseguimento
dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio di  attivita'
di  consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che
siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma  1,  lettere
a),  b),  c),  d),  e)  e  che abbiano altresi' conseguito, alla data
fissata per sostenere l'esame, un diploma di istruzione superiore  di
secondo  grado, o equiparato, in conformita' al disposto dell'art. 5,
comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264.
  2. I soggetti di cui all'art. 4, commi 4 e 5 della legge 4  gennaio
1994,  n.  11,  produrranno in sostituzione del diploma di istruzione
superiore di secondo grado l'attestato di partecipazione al corso  di
formazione  professionale  di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8
agosto 1991, n. 264, come reiterato dal comma 1 del medesimo  art.  4
della legge 4 gennaio 1994, n. 11.