Art. 3.
  1.  Per  partecipare agli esami per il conseguimento dell'attestato
di idoneita' professionale all'esercizio di attivita'  di  consulenza
per  la  circolazione  dei mezzi di trasporto, gli aspiranti dovranno
rivolgere alla commissione regionale, o alla commissione  provinciale
nella provincia di Trento e Bolzano, istituito ai sensi della legge 8
agosto  1991,  n.  264, art. 5, comma 1, come modificato dall'art. 2,
comma 2, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, competente per territorio
di residenza dell'interessato, domanda in bollo, con firma apposta in
calce alla medesima ed autenticata secondo le vigenti disposizioni.
  2. La domanda dovra' essere compilata  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato  2  al  presente regolamento di cui fa parte integrante,
completando ogni sua voce,  a  seconda  dei  casi  che  ricorrono,  e
corredando  la  domanda  stessa  dei  documenti  indicati  nel citato
allegato 2.
  3. Non si terra' conto delle domande che  risultino  incomplete,  o
che   non  siano  sottoscritte,  o  la  cui  sottoscrizione  non  sia
autenticata nelle forme di legge o che non siano corredate da tutti i
documenti richiesti.