Art. 4. 1. Agli aspiranti ammessi o esclusi dalla prova d'esame, sara' data comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare agli interessati, a cura della commissione di cui all'art. 3, almeno quindici giorni prima della prova d'esame stessa. 2. Ai fini della valutazione dei termini previsti dall'art. 10, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, per la prosecuzione temporanea d'esercizio da parte dei soggetti previsti dal medesimo art. 10, comma 2, si valuta con esito negativo la prova la cui domanda d'ammissione sia stata a qualsiasi titolo respinta o la prova non sia stata sostenuta o comunque non portata a termine da parte dei candidati.