Art. 4.
  1. Agli aspiranti ammessi o esclusi dalla prova d'esame, sara' data
comunicazione  mediante  raccomandata  con  avviso di ricevimento, da
inviare agli interessati, a cura della commissione di cui all'art. 3,
almeno quindici giorni prima della prova d'esame stessa.
  2. Ai fini della valutazione dei  termini  previsti  dall'art.  10,
comma  2,  della  legge  8  agosto  1991, n. 264, per la prosecuzione
temporanea d'esercizio da parte dei soggetti  previsti  dal  medesimo
art.  10,  comma  2,  si  valuta  con  esito negativo la prova la cui
domanda d'ammissione sia stata a qualsiasi titolo respinta o la prova
non sia stata sostenuta o comunque non portata a termine da parte dei
candidati.