Art. 5.
  1.  Per  essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno
essere muniti di uno dei documenti  d'identita'  riconosciuti  validi
nello Stato ed in corso di validita'.
  2.  L'esame, cosi' come stabilito dall'art. 5, comma 3, della legge
8 agosto 1991, n. 264,  consiste  in  una  prova  scritta  basata  su
quesiti a risposta multipla predeterminata.
  3.  A  ciascun  aspirante verra' consegnata una scheda, predisposta
dalla commissione di cui all'art. 3, contenente  cinque  quesiti  per
ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, di cui all'allegato
1, per un totale quindi di venticinque quesiti.
  4.  La  prova d'esame dura due ore ed e' superata dai candidati che
risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro  quesiti  per  ogni
disciplina formante oggetto del programma d'esame.
  5.  Al  termine  di ogni seduta d'esame la commissione esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati che hanno  sostenuto  la  prova,  con
l'indicazione  per  ciascuno del numero delle risposte esatte fornite
per ogni singola disciplina. L'elenco, sottoscritto dal presidente  e
dal  segretario, o da altro membro, sara' affisso nel medesimo giorno
nella sede delle prove d'esame.