Art. 5. 1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d'identita' riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validita'. 2. L'esame, cosi' come stabilito dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata. 3. A ciascun aspirante verra' consegnata una scheda, predisposta dalla commissione di cui all'art. 3, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto d'esame, di cui all'allegato 1, per un totale quindi di venticinque quesiti. 4. La prova d'esame dura due ore ed e' superata dai candidati che risponderanno in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina formante oggetto del programma d'esame. 5. Al termine di ogni seduta d'esame la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, o da altro membro, sara' affisso nel medesimo giorno nella sede delle prove d'esame.