Art. 2.
               Trasferimento del personale dello SCAU
                        all'INPS e all'INAIL
  1.  Ai  fini  del  trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale
gia' dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, e'
istituita  presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
una  commissione  tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei
Ministeri  del  lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle
risorse   agricole,   alimentari   e   forestali.   Tale  commissione
provvedera'  ad  individuare  entro il 30 settembre 1995 il personale
dello   SCAU   che,   provvisoriamente  assegnato  all'INPS  per  gli
adempimenti  connessi  alle  funzioni  di  cui  all'articolo 1, sara'
trasferito  all'INPS  e  all'INAIL, con apposito decreto del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL
prevedono,   nell'ambito  della  propria  autonomia  organizzativa  e
funzionale,  apposite  strutture centrali e periferiche, da definirsi
nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio,
da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
dell'attivita'  di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di
previdenza  e  collocamento  in  agricoltura, il personale dello SCAU
trasferito  all'INPS  puo',  con  il suo consenso, essere comandato a
prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo
di  tre  anni  e  nel limite di un contingente non superiore al 5 per
cento,   sulla   base   di   criteri  fissati  d'intesa  tra  le  due
amministrazioni.  Gli  oneri  relativi al trattamento economico e gli
oneri riflessi restano a carico dell'INPS.
  2.   I   trattamenti   integrativi,   comprensivi   dell'indennita'
integrativa  speciale,  erogati  dal  Fondo integrativo di previdenza
dello  SCAU  relativi  al  personale  cessato dal servizio fino al 30
settembre  1995,  sono  posti  a  carico  della  gestione speciale ad
esaurimento  costituita  presso  l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
alla  quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura,
costituiti  dalle  riserve  matematiche  relative  alle posizioni dei
singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti
costituiti  a  fronte  delle  prestazioni  del  Fondo  integrativo di
previdenza  dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di
copertura  faranno  carico  al  bilancio  dell'INPS  e dell'INAIL, in
proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.
  3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 del
presente   articolo,   sono  confermati  le  fasi  procedurali  ed  i
provvedimenti  posti  in  essere  nel periodo intercorrente tra il 30
giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.