Art. 3. Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti 1. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianita' assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianita' e' costituito da 156 contributi giornalieri. 2. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 1, non puo' determinare per ciascun anno il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'.