IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  attuare  il  programma  di carattere previdenziale
riguardante il personale del Gruppo Alitalia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e dei trasporti e
della  navigazione,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro del
bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                 Disposizioni per il Gruppo Alitalia

  1.  Al  fine  di  garantire  la prosecuzione del piano di riassetto
organizzativo  e  produttivo,  tenuto  conto  anche  del  processo di
liberalizzazione  nell'ambito  del  mercato  interno  comunitario, e'
autorizzato,  ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,
secondo  periodo,  della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle
imprese  del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di
pensionamenti  anticipati  per  il  triennio  1995-1997,  nel  limite
massimo di 700 unita', sulla base dei seguenti criteri:
    a)   possono   essere  ammessi  al  beneficio  del  pensionamento
anticipato  i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso
di   almeno   30  anni  di  anzianita'  contributiva  e  assicurativa
nell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti.  Agli  stessi lavoratori il trattamento
pensionistico  viene  erogato  con  una maggiorazione dell'anzianita'
contributiva  e  assicurativa  pari  al  periodo  necessario  per  la
maturazione  del  requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni
regolanti  la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni
caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto  di  lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di
eta'.  Le  domande  di  pensionamento  anticipato sono irrevocabili e
devono  essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori
interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti, ovvero
che  li  matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Le
imprese,   sulla   base  del  programma  triennale  di  pensionamenti
anticipati,  sul  quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori,  e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione,
provvedono   a   selezionare  le  domande  presentate  trasmettendole
all'INPS.  Il  trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del
mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano
i vigenti regimi di incumulabilita' e incompatibilita' previsti per i
trattamenti pensionistici di anzianita';
    b) possono essere altresi' ammessi al beneficio del pensionamento
anticipato   rispetto  all'eta'  prevista  per  il  pensionamento  di
vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal
presente  articolo,  nonche' nell'ambito del limite massimo di cui al
presente  comma,  i  lavoratori  iscritti  all'assicurazione generale
obbligatoria   per   l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti
dipendenti  da imprese del Gruppo di eta' non inferiore ai 55 anni se
uomini  e  ai  50  se  donne  e  che  abbiano  maturato  i  requisiti
assicurativi  e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503.  Agli  stessi  spetta  una
maggiorazione  dell'anzianita'  contributiva  commisurata  ai periodi
mancanti al compimento dell'eta' di 60 anni se uomini e di 55 anni se
donne.
  2. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con decreto del Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
  3.   L'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi
per  l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997,
e'  rimborsato  all'INPS  su  apposita  rendicontazione  in relazione
all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.
  4.  All'onere  di  lire  6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8
miliardi  per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si
provvede  a  carico  del  capitolo 3662 dello stato di previsione del
Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.