IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per attuare il programma di carattere previdenziale riguardante il personale del Gruppo Alitalia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni per il Gruppo Alitalia 1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, e' autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unita', sulla base dei seguenti criteri: a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianita' contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianita' contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di eta'. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'; b) possono essere altresi' ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal presente articolo, nonche' nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di eta' non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianita' contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'eta' di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne. 2. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, e' rimborsato all'INPS su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2. 4. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.