Art. 2.
  1.  In  attesa  del  riordino  degli  inquadramenti retributivi del
personale  direttivo  delle Forze armate e delle Forze di polizia, in
conseguenza  degli inquadramenti stipendiali operati nei riguardi del
personale  non direttivo e non dirigente delle stesse amministrazioni
dai  decreti  legislativi  12 maggio 1995, n. 196, n. 197, n. 198, n.
199,  n.  200  e  n.  201,  ai  vice  commissari, ai commissari ed ai
commissari capo della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di
polizia  di  qualifica  corrispondente,  nonche' agli ufficiali delle
Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia ad ordinamento militare di
grado  corrispondente  ed al personale rispettivamente equiparato, e'
attribuita  una autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli
scatti gerarchici attribuiti, nei seguenti importi mensili lordi:
    a)  a  decorrere  dal  1  settembre 1995 ai vice commissari ed ai
tenenti  lire  80.000,  ai commissari ed ai capitani lire 140.000, ai
commissari capo ed ai maggiori lire 30.000;
    b)  a  decorrere  dal  1  dicembre  1995 ai vice commissari ed ai
tenenti  lire  90.000,  ai commissari ed ai capitani lire 150.000, ai
commissari capo ed ai maggiori lire 32.000.
  2.  In  attesa  della  riformulazione  delle  indennita' di impiego
operativo  di  cui  alla  legge  23  marzo 1983, n. 78, in analogia a
quanto  operato  per  il  personale  non dirigente delle Forze armate
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995,  n.  394,  agli ufficiali nel grado di colonnello e generale, e
gradi   equivalenti,   delle   Forze   armate,   esclusa  l'Arma  dei
carabinieri,  e'  corrisposto,  dal 1 dicembre 1995, in aggiunta alle
indennita'   operative   di  cui  alla  predetta  legge,  un  assegno
provvisorio nei seguenti importi mensili lordi:
    a) generale di c.a. e di div., lire 190.000;
    b) generale di brigata, lire 170.000;
    c) colonnello con 25 o piu' anni di servizio, lire 150.000;
    d) colonnello, lire 130.000.
  3.  L'autonoma  maggiorazione  e  l'assegno  di  cui ai commi 1 e 2
saranno corrisposti sino al 31 dicembre 1996, compresa la tredicesima
mensilita'. L'autonoma maggiorazione di cui al comma 1 ha effetto sul
trattamento   di   quiescenza,   sull'assegno   alimentare   di   cui
all'articolo  82  del  testo  unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe,  sulle  ritenute  previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in  conto entrata Tesoro o altre
analoghe ed i contributi di riscatto. L'assegno provvisorio di cui al
comma  2  e'  valutabile  agli effetti della determinazione dell'equo
indennizzo e dell'assegno alimentare.