Art. 3.
  1.  Le  disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio   1995,   n.   395,   concernenti:  trattamento  economico  di
trasferimento,  orario di lavoro e di servizio, festivita', congedi o
licenze   ordinari   e  straordinari,  aspettative,  permessi  brevi,
prevenzione  infortuni,  igiene  e  sicurezza  del  lavoro, copertura
assicurativa,   diritto   allo  studio,  elevazione  e  aggiornamento
culturale,  formazione  e  aggiornamento,  gruppi  sportivi,  diritti
sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli
delle Forze di polizia rispettivamente interessate.
  2.  Le  disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio   1995,   n.   394,   concernenti:  trattamento  economico  di
trasferimento,  orario  di  lavoro,  festivita',  licenze ordinarie e
straordinarie,  aspettativa,  permessi  brevi, prevenzione infortuni,
igiene  e  sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo
studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela
legale,  si applicano al personale militare nel grado di colonnello e
generale  e  gradi  corrispondenti  dell'esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica.
  3.  Ai  dirigenti  civili  e  militari  di  cui  ai  commi  1  e 2,
rispettivamente  interessati,  si  applicano  inoltre,  qualora  piu'
favorevoli,   le   disposizioni  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.