Art. 3. 1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro e di servizio, festivita', congedi o licenze ordinari e straordinari, aspettative, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, formazione e aggiornamento, gruppi sportivi, diritti sindacali, tutela legale, si applicano a tutto il personale nei ruoli delle Forze di polizia rispettivamente interessate. 2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, concernenti: trattamento economico di trasferimento, orario di lavoro, festivita', licenze ordinarie e straordinarie, aspettativa, permessi brevi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, copertura assicurativa, diritto allo studio, elevazione e aggiornamento culturale, gruppi sportivi, tutela legale, si applicano al personale militare nel grado di colonnello e generale e gradi corrispondenti dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica. 3. Ai dirigenti civili e militari di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente interessati, si applicano inoltre, qualora piu' favorevoli, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica ivi richiamati concernenti il trattamento di missione.